Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32160/2020 R.G. proposto da :
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZOVERGATO INDIRIZZO), domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1228/2020 depositata il 12/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato quella con cui il locale Tribunale ha respinto la domanda del sig. NOME COGNOME volta alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità o all’annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera 12.3.2012, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva posto a carico dell’attore il 50% delle spese di sistemazione di una strada consortile ed il restante 50% per i millesimi generali a carico di tutti i consorziati, in quanto adottata in violazione delle norme statutarie.
2.- Il Tribunale istruita la causa – attraverso prove documentali e orali -ed effettuata una ricognizione delle norme legali e convenzionali applicabili, tutte convergenti nel senso RAGIONE_SOCIALE ripartizione proporzionale al diverso uso del bene comune oggetto dei lavori effettuati e considerati di manutenzione del bene stesso, riteneva che la delibera avesse rispettato detto principio di proporzionalità risultando dall’istruttoria compiuta che il godimento RAGIONE_SOCIALE strada consortile da parte dell’attore era di gran lunga superiore a quello degli altri consorziati ed evidenziando, altresì che i medesimi criteri di riparto erano già stati adottati in tre precedenti occasioni nelle quali l’assemblea aveva deliberato all’unanimità.
A fronte dell’appello proposto dal sig. COGNOME – che aveva censurato il mancato esame e l’erronea valutazione da parte del Tribunale dei titoli e dei documenti prodotti nonché delle altre risultanze istruttorie e lamentato l’erronea o falsa applicazione dell’articolo 1123 comma 2 c.c. nonché la violazione dell’articolo 10 del d. lgs. 28/2010 – la Corte d’appello confermava integralmente la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado, premesso che la delibera era impugnata limitatamente a quanto stabilito in ordine alla decisione
di effettuare « un piano di lavoro livellato con pendenza a monte, la stesura di stabilizzato necessario e la sua rullatura. Durante i lavori si metteranno a dimora dei rompitratta per intercettare l’acqua e i relativi pozzetti di raccolta, oltre alle scaline » e « che la spesa sarà da dividere con lo stesso criterio utilizzato per dividere l’ultima asfaltatura del 2009, 50% per i millesimi generali e 50% per percorrenza ovvero al solo AVV_NOTAIO in quanto unico ad avere un accesso carrabile, votando a favore 14 persone e 1 si astiene, per coerenza questo sistema si utilizzerà anche per la manutenzione futura », ha osservato:
che l’art. 6 dello statuto consortile stabilisce che « Alle spese occorrenti per la costruzione delle opere consortili il RAGIONE_SOCIALE farà fronte 1) con il contributo dei singoli consorziati nella misura che verrà per ogni opera stabilita dall’Assunteria in misura proporzionale al godimento di ciascuno »;
che il regolamento del RAGIONE_SOCIALE prevede che « La manutenzione delle strade è posta a carico dei proprietari dei lotti citati, i quali saranno obbligati a contribuire ciascuno per una quota determinata in base al rapporto tra gli elementi: percorrenza, fronte stradale, superficie dei lotti, volume del fabbricato, destinazione dello stesso »;
che detto regolamento è conforme a quanto previsto dall’articolo 1123 c.c. in materia di condominio che stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni e per le innovazioni « sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore RAGIONE_SOCIALE proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne », disposizioni che – secondo la giurisprudenza di legittimità ex multis Cass. n. 1277/2003 – sono applicabili al consorzio costituito da proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale,
« assumendo rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con regolamentazione contenuta nelle norme statutarie »; e che, quindi, i criteri legali di ripartizione possono essere derogati ab origine nel regolamento del condominio (in tal caso del consorzio) predisposto dall’originario proprietario e poi recepito nei singoli atti di acquisto oppure da un successivo regolamento di natura convenzionale approvato all’unanimità;
che, valutata l’istruttoria, risultava:
che il criterio applicato dal RAGIONE_SOCIALE nella delibera impugnata era stato utilizzato per opere di natura similare in precedenti delibere adottate all’unanimità con voto favorevole RAGIONE_SOCIALE parte appellante, come provato documentalmente dal RAGIONE_SOCIALE;
che l’opera controversa – consistita in posa di stabilizzato e rullaggio RAGIONE_SOCIALE strada – in passato era stato già posto in essere come risultante dalla documentazione prodotta dal convenuto;
che lo stesso appellante, nella missiva del 22.2.2012, qualifica le opere come opere di manutenzione RAGIONE_SOCIALE strada, per poi qualificare qui contraddittoriamente l’intervento come opera primaria di completamento del piano di lottizzazione, quindi come opera consortile;
che l’intervento era stato richiesto dal solo COGNOME a riprova RAGIONE_SOCIALE maggior utilità propria e che parte convenuta aveva prodotto documentazione fotografica comprovante la presenza di un accesso carrabile alla proprietà ambrosino;
che andava condivisa la motivazione logica chiara ed esaustiva del primo giudice in ordine alla prova del fatto che il godimento tratto dalla res comune dall’appellante era di gran lunga superiore agli altri consorziati, utilizzando il medesimo tale strada abitualmente per accedere alle unità abitative e agli appezzamenti di terreno di sua proprietà.
-Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a cinque motivi di ricorso, che ha
illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso corredato di memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c., violazione dell’articolo 1362 c.c falsa applicazione nel caso di specie dell’art. 6 dello statuto consortile e del regolamento del RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 comma.1 n. 3 c.p.c. », ciò in quanto la Corte avrebbe omesso l’esame del rogito AVV_NOTAIO rep. 25415 fascicolo 4844 del 06/12/1963 e relativi allegati A e B prodotti dall’attore con la seconda memoria, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, con il quale venne dai primi consorziati acquistato il terreno oggetto RAGIONE_SOCIALE lottizzazione, alla luce del quale, secondo la clausola 4 lett. b), le spese oggetto RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata non potevano essere ripartite con lo stesso criterio utilizzato per dividere l’ultima asfaltatura del 2009, dovendo, invece, essere ripartite fra tutti i consorziati secondo i millesimi generali di proprietà, ex articolo 1123 primo comma c.c., in quanto trattavasi, non di opere di manutenzione delle strade, come erroneamente affermato dalla Corte d’appello, bensì di spese di completamento delle opere primarie di costruzione delle strade, che – ai sensi del rogito in tesi non considerato e valutatodovevano essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte venditrice, ovvero del RAGIONE_SOCIALE, quindi, a carico di tutti i consorziati senza alcun correttivo.
In sintesi secondo il ricorrente l’esame del rogito sarebbe stato decisivo perchè avrebbe evitato la violazione dell’articolo 1362 c.c. nell’interpretazione dell’art. 6 dello statuto consortile e del regolamento del RAGIONE_SOCIALE, in quanto le opere deliberate dall’assemblea del 12.3.2012 non erano una «manutenzione» delle
strade bensì «spese di completamento delle opere primarie di costruzione delle strade ghiacciate e rullate».
2.- Il secondo motivo denuncia la « violazione dell’articolo 1362 c.c. per errata interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE delibera consortile del 12.3.2012 in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», in quanto la corte territoriale non avrebbe attribuito rilievo centrale all’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE detta delibera « in coerenza con la natura e oggetto RAGIONE_SOCIALE stessa e RAGIONE_SOCIALE sua ragione pratica ai sensi dell’articolo 1369 c.c. disposizione prevista quale criterio di ermeneutica delle espressioni ambigue », invero dal contenuto letterale RAGIONE_SOCIALE delibera che recita « un piano di lavoro livellato con pendenza a monte, la stesura di stabilizzato necessario e la sua rullatura. Durante il lavori si metteranno a dimora dei rompitratta per intercettare l’acqua e i relativi pozzetti di raccolta oltre alle scaline …», si evincerebbe chiaramente che si tratta, non di opere di manutenzione come affermato dalla Corte di merito, ma di completamento delle opere primarie di costruzione delle strade ghiaiate e rullate, che, secondo il rogito citato nel primo motivo, sono a carico di tutti i consorziati senza alcun correttivo, quindi secondo i millesimi di proprietà di ciascuno.
3.- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto evidentemente connessi risultano entrambi inammissibili. Anzitutto quanto al primo mezzo ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 360 comma 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che è ravvisabile non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto Poste a base rispettivamente RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e del rigetto dell’appello dimostrando
che sono tra loro diverse (v. per tutte Cass. n. 27485/2024; Cass. n. 26934/2023; Cass. n. 5947/2023); né è ammissibile la violazione di legge dedotta, che illogicamente presuppone l’accertamento dei fatti alla base dell’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norma indicata e che, invece, la prima parte del motivo mette in discussione: del resto l’illustrazione del motivo rende evidente che la violazione di legge è in realtà indicata a dimostrazione del requisito RAGIONE_SOCIALE «decisività» dell’omesso esame denunciato, come detto, inammissibilmente.
Quanto al secondo mezzo si osserva che il ricorrente muove una censura all’interpretazione che la Corte avrebbe dato RAGIONE_SOCIALE delibera che assume in contrasto con i criteri ermeneutici invocati e, segnatamente di quello letterale, laddove, in realtà, la doglianza che si riferisce alla qualificazione delle opere deliberate – riguarda una valutazione effettuata dall’organo consortile deliberante a proposito dei lavori oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione assembleare onde individuare i criteri di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spesa; sicchè attraverso la predetta censura di legittimità al percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello il ricorrente ripropone, in effetti, a questa corte di sindacare la fondatezza delle ragioni di impugnazione RAGIONE_SOCIALE delibera, ovvero un ulteriore sindacato «di merito» inammissibile in questa sede.
4.- Il terzo motivo denuncia « la violazione dell’articolo 1118 comma 1 c.c., 1123 comma 1 c.c., falsa applicazione al caso di specie dell’articolo 1123 comma 2 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’articolo 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. per motivazione apparente perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe errata laddove afferma applicabile alla fattispecie il secondo comma dell’articolo 1123 c.c. e ciò perché -in tesile opere deliberate dall’assemblea
riguardavano una strada consortile (quindi una parte comune a tutti i consorziati) ed avevano come oggetto il completamento delle opere primarie di costruzione delle « strade ghiaiate e rullat e», per cui la spesa doveva essere ripartita fra i consorziati non già in forza dei secondo bensì del primo comma RAGIONE_SOCIALE norma predetta, relativa alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni con il relativo criterio di riparto; inoltre sarebbe corredata di « motivazione apparente perplessa incomprensibile » laddove afferma che i criteri legali di ripartizione possono essere derogati ab origine nel regolamento di condominio (qui del RAGIONE_SOCIALE) predisposto dall’originario proprietario oppure da un successivo regolamento condominiale di natura convenzionale approvato all’unanimità, poiché né l’art. 6 dello statuto consortile né il Regolamento del RAGIONE_SOCIALE contengono deroghe ai criteri legali di ripartizione delle spese comuni.
4.1Il motivo che contempla in realtà due censure, è inammissibile sotto entrambi i diversi profili:
quanto alla violazione delle norme invocate, poiché non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate, ma contesta la concreta applicazione fattane dal giudice di merito in ragione delle risultanze istruttorie, pur essendo ben noto che dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE norma di legge: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge in ragione RAGIONE_SOCIALE carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di
causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313);
– quanto alla censura di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione che sarebbe « apparente perplessa ed obiettivamente incomprensibile», in quanto, da un lato, è invocata inammissibilmente a mente del disposto dell’art. 360 comma 4 c.p.c. la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme; dall’altro in quanto detta censura non evidenzia una carenza motivazionale conforme al paradigma del vizio tipico che viene formalmente invocato, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: è vero infatti che – per orientamento consolidato e noto di questa Corte -è denunciabile in cassazione l’« anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali », ed anche che tale anomalia è ritenuta ravvisabile oltre che in caso di « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico » di « motivazione apparente «, di « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili », anche nella qui invocata « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibil e” (v. Cass. Sez. U n. 8053-14); tuttavia nella specie, laddove il ricorrente prospetta a tal fine il fatto che la sentenza affermi che « i criteri legali di ripartizione possono essere derogati ab origine nel regolamento di condominio (consorzio nel nostro caso) predisposto dall’originario proprietario e poi recepito nei singoli atti di acquisto (Cass. sent. n. 6499/1986) oppure da un successivo regolamento condominiale di natura convenzionale approvato all’unanimità (cfr Cass. sent n. 9833/1991) » quando, invece né l’art. 6 dello statuto consortile né il Regolamento del RAGIONE_SOCIALE contengono deroghe ai
criteri legali di ripartizione delle spese comuni, è evidente che egli non muove una censura nei termini ammessi e strumentalmente invocati, bensì si duole di una valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale non condivisa a proposito del contenuto dello statuto e del regolamento consortili.
5.- Analoghi aspetti di inammissibilità vanno rilevati con riguardo al quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia « l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ai sensi dell’articolo 132 n.4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c per motivazione oggettivamente incoerente e affetta da insanabili contrasti logici».
Il motivo attinge la sentenza laddove afferma che « il criterio applicato con la delibera impugnata risulta pacificamente utilizzato per opere di natura similare e in precedenti delibere adottate all’unanimità con voto favorevole di parte appellante come provato documentalmente da parte convenuta», dal momento che -a suo dire – i documenti di parte convenuta -ovvero le precedenti 3 delibere citate in sentenza – riguardavano opere che non avevano nulla a che vedere con quelle deliberate nella delibera impugnata, ovvero lavori di manutenzione (seconda asfaltatura) di tratti stradali consorziali che consentono l’accesso all’unità abitative dei consorziati; parimenti varrebbe per l’affermazione contenuta in sentenza per cui lo stesso COGNOME avrebbe qualificato le opere oggetto RAGIONE_SOCIALE delibera come opere di «manutenzione», poiché la Corte avrebbe omesso l’intera lettura RAGIONE_SOCIALE frase contenuta nella lettera inviata dal ricorrente che non si sarebbe riferita alle opere deliberate dall’assemblea del 12.3.2012: dall’omesso esame di tale circostanza di fatto, decisiva per il giudizio, la Corte avrebbe tratto l’erroneo convincimento secondo cui l’COGNOME con tale lettera avrebbe qualificato le opere in contestazione come opere di manutenzione RAGIONE_SOCIALE strada per poi qualificare contraddittoriamente
l’intervento necessario come opera primaria di completamento del piano di lottizzazione, quindi come opera consortile, mentre non vi era stata alcuna contraddizione sicché la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sul punto sarebbe apparente perplessa e inconciliabile con il contenuto RAGIONE_SOCIALE documentazione citata.
5.1- Il motivo che sottopone alla Corte il sindacato sulla parte di motivazione censurata sotto due diversi profili di illegittimità (omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente perplessa e inconciliabile) è evidentemente inammissibile: sotto il primo profilo in quanto nella specie sul punto ricorre non evidenzia una carenza motivazionale conforme al paradigma del vizio tipico che viene formalmente invocato, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: è vero infatti che – per orientamento consolidato e noto di questa Corte conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; sotto il secondo profilo perché la parte di motivazione censurata -sul presupposto dell’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanza di fatto consistente nel contenuto, in tesi, «reale» RAGIONE_SOCIALE lettera trasmessa dal ricorrente al RAGIONE_SOCIALE -non è affatto riconducibile al paradigma del vizio invocato ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. che non è illogica o contraddittoria non reggendosi affatto sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALE lettera in questione e quindi sulla qualificazione che lo stesso ricorrente avrebbe dato delle opere, e che il giudice di merito richiama solo a rafforzare la valutazione del materiale probatorio che sorregge il ragionamento decisorio; sicchè la censura degrada in effetti ad una inammissibile pretesa in questa sede di legittimità di una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( v. per tutte Cass. n. 23376/2019).
6.- Il quinto motivo denuncia la « violazione dell’articolo 111 comma 6 cost. e degli articoli 132 primo comma n. 4 c.p.c e 118 disposizioni attuazioni c.p.c in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. » dolendosi il ricorrente RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui,
reputando condivisibile e compiuta la motivazione del primo giudice, la condivide in punto accertamento del godimento da parte del sig. COGNOME RAGIONE_SOCIALE strada consortile in misura largamente superiore agli altri consorziati, in quanto costituirebbe una motivazione acritica e formale di rinvio alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado senza disamina delle censure sollevate avverso tale motivazione dall’appellante con l’atto d’appello; sicché sul punto dovrebbe ritenersi del tutto omessa ovvero apparente la motivazione.
6.1 -Il motivo è infondato poichè pur essendo vero che è nulla, per le ragioni indicate dal ricorrente la motivazione solo apparente, che « non costituisca espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame » (v. Cass. n. 27112/2018), nella fattispecie non ricorre siffatta generica condivisione, avendo la Corte d’Appello condiviso motivatamente le ragioni espresse dal giudice di prime cure, richiamando anche le risultanze istruttorie ritenute rilevanti agli effetti del convincimento espresso sul punto oggetto del gravame, ritenendo infondate le censure mosse dall’appellante all’esame delle risultanze istruttorie, fermo restando, invero, che la sentenza d’appello può essere motivata «per relationem», purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni RAGIONE_SOCIALE conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero RAGIONE_SOCIALE identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura RAGIONE_SOCIALE parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, senza che in detto percorso argomentativo il giudice debba dare conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ma solo di quelle che sorreggono il
ragionamento decisorio, dovendosi ritenere la rilevanza o la fondatezza delle altre implicitamente esclusa.
4.Pertanto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso proposto da NOME COGNOME; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate nell’importo di euro 7.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2024.