Rinvio per Connessione di Cause: Il Caso della Supersocietà di Fatto
L’ordinanza interlocutoria in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di applicazione di un importante principio processuale: il rinvio per connessione. Sebbene non decida nel merito la controversia, il provvedimento è fondamentale per garantire l’ordine e la coerenza del sistema giudiziario, specialmente in casi complessi come il fallimento di una ‘supersocietà di fatto’.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla dichiarazione di fallimento, emessa dal Tribunale di primo grado, di una cosiddetta ‘supersocietà di fatto’. Tale entità era stata ritenuta esistente tra un imprenditore titolare di una ditta individuale (già fallita), un altro soggetto e una società a responsabilità limitata. Per effetto di questa pronuncia, il secondo soggetto veniva dichiarato fallito in estensione, in qualità di socio illimitatamente responsabile e amministratore di fatto della supersocietà.
La decisione veniva impugnata di fronte alla Corte d’Appello, che tuttavia rigettava il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. L’imprenditore soccombente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi di diritto, a cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
La Decisione della Corte e il Principio del Rinvio per Connessione
Giunta di fronte alla Suprema Corte, la causa non è stata decisa nel merito. I giudici hanno infatti rilevato la pendenza di un altro procedimento strettamente collegato a quello in esame. In applicazione del principio di economia processuale e per evitare il rischio di giudicati contrastanti, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria.
Con tale provvedimento, si è disposto il rinvio per connessione della trattazione del ricorso. La nuova udienza è stata fissata in coincidenza con quella del procedimento connesso, al fine di ‘assicurare la trattazione congiunta delle cause’. Si tratta di una scelta puramente procedurale, volta a ottimizzare l’attività giurisdizionale.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La motivazione alla base della decisione è sintetica ma estremamente chiara: l’opportunità. La Corte ha ritenuto opportuno differire la trattazione del caso per consentirne la discussione unitamente a un’altra causa connessa. L’obiettivo esplicito è quello di unificare la gestione dei due procedimenti. Questo approccio permette ai giudici di avere un quadro completo e unitario della vicenda, favorendo una decisione più informata e, soprattutto, coerente. La trattazione congiunta previene la possibilità che due collegi diversi, giudicando su questioni simili o collegate, possano giungere a conclusioni divergenti, minando la certezza del diritto.
Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria, pur non entrando nel vivo delle questioni relative al fallimento della supersocietà, riveste un’importante funzione ordinatrice del processo. Dimostra come la gestione efficiente dei procedimenti, attraverso strumenti come il rinvio per connessione, sia essenziale per la salute del sistema giudiziario. La decisione di unire le cause garantisce coerenza, economia processuale e una visione d’insieme indispensabile per risolvere controversie complesse. La parola passa ora all’udienza congiunta, in cui si deciderà il merito della questione.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione?
La Corte ha rinviato la trattazione del ricorso perché ha rilevato l’esistenza di un altro procedimento giudiziario connesso a quello in esame e ha ritenuto opportuno discuterli insieme.
Qual è lo scopo della trattazione congiunta delle cause?
Lo scopo è assicurare una gestione unitaria dei casi collegati, favorendo l’economia processuale e, soprattutto, prevenendo il rischio di decisioni giudiziarie contrastanti sulla stessa materia.
Questa ordinanza decide qualcosa sul fallimento dell’imprenditore?
No, questa è un’ordinanza interlocutoria e non decide nulla sul merito della questione, ovvero sulla legittimità o meno della dichiarazione di fallimento. La decisione si limita a posticipare l’udienza per ragioni procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11658/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
Fallimento COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO (INDIRIZZO), presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 236/2024 depositata il 09/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Ud.07/04/2025
Cc
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 9/4/2024, ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della “supersocietà” di fatto costituita, tra l’altro, tra COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, già dichiarata fallita, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t. COGNOME NOME e, per l’effetto, ha dichiarato, il fallimento di COGNOME NOME Mauro quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della ‘ supersocietà ‘ .
COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a cinque motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 8/7/2025 è fissato il procedimento nr. 11239/2024 R.G. connesso a quello in esame; si rende opportuno differire il presente procedimento a tale data onde assicurare la trattazione congiunta delle cause.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025 , ore 10.00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.