Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23643/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE, legalmente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-ricorrente principale- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
R.G. 23643/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/12/2023
C.C. 14/4/2022
RINVIO A NUOVO RUOLO
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE -controricorrente all ‘ incidentale- nonché contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BRESCIA n. 1374/2019 depositata il 27/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, gli eredi di NOME COGNOME affinché fossero condannati al risarcimento dei danni causati alla propria centrale idroelettrica, sita nel Comune di Casnigo, a causa dell’attività di escavazione e lavorazione delle ghiaie svolta dall’impresa RAGIONE_SOCIALE della quale il COGNOME era titolare;
che si costituì in giudizio NOME COGNOME, coniuge del defunto, assumendo di essere l’unica erede e chiedendo il rigetto della domanda;
che si costituirono anche gli altri eredi del COGNOME, ossia NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME
e NOME COGNOME (madre e fratelli), chiedendo l’estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda;
che nel corso del giudizio vennero a mancare NOME COGNOME e NOME COGNOME, in luogo della quale si costituì NOME COGNOME, sorella della stessa, nonché anche NOME COGNOME, al posto del quale si costituì la moglie NOME COGNOME;
che il Tribunale accolse in parte la domanda e, riconosciuto un apporto, nella misura del 50 per cento, dei materiali di scavo dell’impresa RAGIONE_SOCIALE nella determinazione del danno patito dalla società RAGIONE_SOCIALE -mentre il rimanente 50 per cento era da attribuire a cause naturali -condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 42.737; condannò poi singolarmente NOME COGNOME al pagamento dell’ulteriore somma di euro 128.201,17, NOME, NOME e NOME COGNOME al pagamento dell’ulteriore somma di euro 17.806 e NOME COGNOME al pagamento dell’ulteriore somma di euro 10.684, il tutto con interessi, rivalutazione e il carico delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale da NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27 settembre 2019, ha accolto l’appello incidentale di NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha rigettato l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato assorbiti i motivi dell’appello principale e, in riforma dell’impugnata decisione, ha rigettato la domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte le controparti;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a cinque motivi; che resiste con controricorso NOME COGNOME;
che resistono altresì NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME con separato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo;
che la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso al ricorso incidentale;
che le parti hanno depositato memorie.
Considerato che i due ricorsi, rivestendo questioni complesse e di rilievo nomofilattico, devono essere trattati in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza