Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35325 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35325 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 5711/2021
tra
COLOMBO NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
e
COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrenti
avverso la sentenza n. 936/2019 della Corte d’Appello di Cagliari depositata il 26.11.2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal Presidente NOME COGNOME;
RILEVATO
che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 936/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Cagliari n. 998/2008) in un giudizio in materia di rilascio suolo e violazione di distanze;
che al ricorso resistono con controricorso i NOME;
che in data 25.7.2023 è stato depositato in pct atto di rinunzia al ricorso con accettazione, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, previa revoca -in accoglimento della istanza congiunta dei difensori -della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc erroneamente depositata dal consigliere delegato in data 28.7.2023;
rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se -come nel caso in esame -vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 ultimo comma cpc);
P.Q.M.
la Corte revoca la proposta di definizione ex art. 380 bis cpc depositata il 28.7.2023 e dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Roma il 14.12.2023.
Il Presidente NOME COGNOME