Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3644  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17905/2020 R.G. proposto da: COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO –RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell ‘ avvocato  COGNOME  NOME  (CF:  CODICE_FISCALE), rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  COGNOME  NOME  (CF: CODICE_FISCALE),  COGNOME  NOME (CF: CODICE_FISCALE)
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Ricorrente
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COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO –RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
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Ricorrente
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Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE  E  PER  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  SPACOGNOME  NOME, RAGIONE_SOCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE
-Intimati -avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  BRESCIA  n. 209/2020 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bergamo RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE, in oggi RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio COGNOME COGNOME, di cui si affermò creditrice in forza di fideiussione omnibus sino alla concorrenza della somma di euro 130.000,00, rilasciata in suo favore a garanzia delle obbligazioni della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza in data 8/2/2012, nonché COGNOME NOME , acquirente -per atto di compravendita di bene immobile del 8/4/2011 -della nuda proprietà di un immobile sito in Calcio, chiedendo, in via principale, di dichiarare, ex art. 2901 cod. civ., l ‘ inefficacia nei propri confronti di tale atto, ed in subordine la simulazione, la nullità e l ‘ inefficacia dell ‘ atto stesso.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepirono l ‘ infondatezza della domanda attorea e ne chiesero il rigetto.
Con sentenza n. 3436/2016 il Tribunale di Bergamo respinse l ‘ azione revocatoria, ravvisando sì la sussistenza del credito dell ‘ attrice e la ricorrenza sia del requisito oggettivo ( eventus damni ), sia di quello
oggettivo, scientia damni e non consilium fraudis , stante l ‘ anteriorità del credito rispetto all ‘ atto dispositivo, ma quest ‘ ultimo soltanto in capo all ‘ alienante, e non invece all ‘ acquirente.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose appello lamentando l ‘ erroneità della valutazione in ordine alla scientia damni del terzo acquirente, e l ‘ assenza di ogni specifica statuizione sulla domanda subordinata di simulazione.
Con sentenza n. 209/2020, depositata in data 17/02/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure , ha dichiarato l ‘ inefficacia, ex art. 2901 e ss. cod. civ. cod. civ., nei confronti della società appellante RAGIONE_SOCIALE, e per essa di RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ atto in data 8/04/2011, con cui il COGNOME ha venduto al COGNOME la nuda proprietà dell ‘ immobile in questione, ordinando al competente conservatore dei RR.II. l ‘ annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell ‘ atto di compravendita.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso  per  cassazione,  affidato  a  due  motivi.  COGNOME  NOME  ha proposto a propria volta ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE 2 ha resistito ad entrambi i ricorsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che sono pervenuti in Cancelleria atti di rinunzia firmati dai ricorrenti e dai rispettivi difensori, nonché la relativa accettazione da parte della controricorrente.
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.
Così deciso dal Collegio riconvocatosi telematicamente il 7/2/2024