Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 351/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2528/2023 depositata il 05/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto azione revocatoria sotto diversi profili nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. relativamente a un pegno costituito a garanzia dei debiti della società debitrice nei confronti della banca;
che il tribunale di Napoli ha accolto la domanda, ritenendo trattarsi di pegno regolare;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della banca, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo non ostativa alle azioni proposte la disciplina di cui all’art. 4 d. lgs. n. 170/2004;
che ha proposto ricorso per cassazione la banca, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha depositato in data 23 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., notificata al controricorrente e che il controricorrente ha depositato in data 19 febbraio 2025 accettazione della rinuncia, anche in ordine alle spese;
che deve dichiararsi estinto li giudizio e non vi è luogo a provvedere sulle spese;
che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/03/2025.