Rinuncia al Ricorso per Cassazione: Guida Pratica agli Effetti su Spese e Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso per cassazione rappresenta uno strumento processuale che consente di porre fine a una controversia in modo definitivo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle importanti conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di pagare le spese legali e il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni pratiche per le parti coinvolte.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine da un’azione revocatoria promossa da un consorzio di cooperative edilizie contro alcuni soci di una cooperativa e la cooperativa stessa. L’obiettivo era ottenere la revoca di un atto di assegnazione di un immobile, ritenuto lesivo dei diritti del consorzio creditore.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda del consorzio, dichiarando l’inefficacia dell’atto di assegnazione. La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, che aveva respinto l’impugnazione proposta dai soci.
Di fronte a questa seconda sconfitta, i soci decidevano di tentare l’ultima via, proponendo ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, accadeva un fatto nuovo e decisivo: i ricorrenti depositavano un atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, preso atto della rinuncia formalizzata dai ricorrenti e della successiva accettazione da parte delle controparti (il consorzio e la curatela fallimentare della cooperativa), non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo.
La decisione, sebbene di natura puramente processuale, contiene due chiarimenti di fondamentale importanza pratica, che costituiscono il cuore dell’ordinanza.
Le Motivazioni: Gli Effetti della Rinuncia al Ricorso per Cassazione
La Corte ha applicato scrupolosamente le norme del Codice di Procedura Civile. La rinuncia, sottoscritta dai procuratori muniti di apposito potere e ritualmente notificata e accettata, è stata ritenuta formalmente perfetta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Di conseguenza, come previsto dall’art. 391 c.p.c., il processo si è estinto.
Il punto cruciale della motivazione riguarda due aspetti:
1. Le Spese Legali: In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la regola generale è che non vi sia alcun provvedimento sulle spese. Le parti, in sostanza, si accordano per chiudere la contesa e ognuna sostiene i propri costi legali, salvo diverso accordo tra loro.
2. Il Raddoppio del Contributo Unificato: La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma prevede che la parte la cui impugnazione è respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 19560 del 2015), ha ribadito che la declaratoria di estinzione del giudizio non rientra tra i presupposti per l’applicazione di questa “sanzione”. La norma si applica solo quando c’è una decisione sfavorevole nel merito o un vizio grave dell’impugnazione, non quando il processo si chiude anticipatamente per volontà delle parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata offre spunti strategici importanti. La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, si configura come una via d’uscita “indolore” dal processo di legittimità. Permette di evitare una probabile condanna, senza subire ulteriori conseguenze economiche.
Per il ricorrente, significa evitare non solo il rischio di una condanna al pagamento delle spese legali del grado di giudizio, ma anche la certezza di dover versare il doppio del contributo unificato in caso di esito negativo. Per la controparte, l’accettazione della rinuncia garantisce la definitività della sentenza impugnata, chiudendo la vicenda legale in tempi rapidi e con costi certi. Si tratta, dunque, di uno strumento che, in determinate circostanze, può rappresentare la soluzione più vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione e la controparte accetta?
Il processo si estingue. Questo significa che il giudizio si chiude definitivamente senza una pronuncia nel merito da parte della Corte di Cassazione, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la parte che ha rinunciato deve pagare le spese legali?
No, l’ordinanza chiarisce che la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia accettata non comporta alcun provvedimento sulle spese. Ciascuna parte, quindi, sostiene i costi del proprio avvocato.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha specificato che l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10998/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMNETO DELLA RAGIONE_SOCIALE DUECURATELA DEL FALLIMNETO DELLA RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 79/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 17 aprile 2015, il RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio davanti al Tribunale di Livorno NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per chiedere la revocazione dell’atto di assegnazione in favore dei convenuti relativo ad un immobile sito in Livorno. Si costituivano i convenuti contestando la pretesa non avendo l’attore dimostrato i presupposti della domanda.
Il Tribunale di Livorno con sentenza del 21 luglio 2016 accoglieva l’azione revocatoria proposta dal Consorzio, creditore verso la cooperativa della somma di euro 176.000 circa e dei tre soci, dichiarando l’inefficacia dell’atto di assegnazione.
Avverso tale decisione proponevano appello i soci della cooperativa e il giudizio veniva interrotto per la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2022 respingeva l’impugnazione.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Consorzio RAGIONE_SOCIALE società consortile cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa.
Con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti rinunziano al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio. Sia il RAGIONE_SOCIALE che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE accettano la rinunzia, con atti depositati il 31 luglio 2024.
Motivi della decisione
Come rilevato in narrativa, con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio e notificando via pec la rinuncia alle altre parti. Sia il RAGIONE_SOCIALE che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE hanno accettato la rinunzia con atti depositati dai ricorrenti il 31 luglio 2024.
La rinuncia al ricorso è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390, 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte