Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10998/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
CURATELA DEL FALLIMNETO DELLA RAGIONE_SOCIALE DUECURATELA DEL FALLIMNETO DELLA RAGIONE_SOCIALE DUE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 79/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 17 aprile 2015, il RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio davanti al Tribunale di Livorno NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per chiedere la revocazione dell’atto di assegnazione in favore dei convenuti relativo ad un immobile sito in Livorno. Si costituivano i convenuti contestando la pretesa non avendo l’attore dimostrato i presupposti della domanda.
Il Tribunale di Livorno con sentenza del 21 luglio 2016 accoglieva l’azione revocatoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE, creditore verso la RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 176.000 circa e dei tre soci, dichiarando l’inefficacia dell’atto di assegnazione.
Avverso tale decisione proponevano appello i soci della RAGIONE_SOCIALE e il giudizio veniva interrotto per la liquidazione coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2022 respingeva l’impugnazione.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa.
Con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti rinunziano al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio. Sia il RAGIONE_SOCIALE che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE accettano la rinunzia, con atti depositati il 31 luglio 2024.
Motivi della decisione
Come rilevato in narrativa, con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio e notificando via pec la rinuncia alle altre parti. Sia il RAGIONE_SOCIALE che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE hanno accettato la rinunzia con atti depositati dai ricorrenti il 31 luglio 2024.
La rinuncia al ricorso è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390, 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte