Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31992/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DIMITRI (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1641/2021 depositata il 14/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1641 del 2021 della Corte di appello di Palermo, esponendo, per quanto di utilità, che:
-a séguito di contratto di finanziamento erogato al deducente, RAGIONE_SOCIALE aveva preteso il pagamento di somme, pari peraltro a soli 357,28 euro, contestate perché non dovute, in specie quanto a interessi convenzionali mai pattuiti;
-ulteriori richieste di finanziamento a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, gli erano state negate perché era risultato iscritto, seppur illegittimamente, nella lista delle centrali CRIF, Experian, CTC, d’informazioni creditizie;
-aveva quindi convenuto RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali conseguenti;
-il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e disatteso quella di ristoro degli allegati danni patrimoniali, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, le istanze di prova orale non erano state reiterate in sede di conclusioni formulate mediante trattazione scritta, la perizia d’ufficio richiesta per accertare il valore di un immobile, il cui acquisto non era potuto per quanto detto andare a buon fine, era quindi meramente esplorativa, l’illegittima iscrizione era riferibile solo alla società segnalante e non a quelle iscriventi pure convenute, e non erano stati offerti
ulteriori elementi per giustificare un incremento della quantificazione della voce di danno accordata; è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 132, n. 4, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare e di conseguenza effettivamente motivare sulla pretesa rinuncia alle istanze di ammissione di prova orale, richiamate sebbene complessivamente in sede di conclusioni scritte, essendo le stesse dirette a essere necessariamente ma solamente integrate dalla sollecitata consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la differenza tra il valore dell’immobile qualora acquistato e ristrutturato e quello medio di immobili similari, fermo restando che, comunque, avrebbe dovuto costituire posta di danno la perdita correlata alla caparra confirmatoria anch’essa oggetto di prova costituenda ma anche di prova documentale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., perché la liquidazione del danno non patrimoniale, avallata dalla Corte di appello, pari a 6.500,00 euro secondo la determinazione di prime cure, era stata fittizia poiché inadeguato e mero simulacro;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure inviato la comunicazione preventiva d’iscrizione, inibendo il contraddittorio, così ponendo in essere una grave condotta punitiva emulativa, causando di conseguenza un pregiudizio quantificabile in specie a mente dei principî di cui all’art. 137, codice delle assicurazioni private, in misura quindi ben maggiore rispetto a quanto deciso;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, di conseguenza, nel porre le spese di secondo grado a carico del deducente, ed errato altresì nel mancare di considerare, sul punto, l’errore compiuto dal Tribunale che aveva compensato le spese di primo grado con RAGIONE_SOCIALE per due terzi per una pretesa differenza tra quanto richiesto e quanto accordato, mentre la domanda non aveva recato alcuna specifica determinazione relativa alla liquidazione;
Considerato che
preliminarmente si osserva che il ricorso è stato notificato solo a RAGIONE_SOCIALE, abbandonando la domanda, scindibile, nei confronti delle altre parti convenute nelle pregresse fasi;
nel merito cassatorio vale ciò che segue; il primo motivo è fondato per quanto di ragione; questa Corte ha progressivamente precisato che:
a) la parte che si sia vista rigettare, dal giudice di primo grado in fase istruttoria, le proprie richieste di prova, ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, e tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (cfr. Cass., 03/08/2017, n. 19352, e, quanto al giudizio di appello, Cass., 31/05/2019, n. 15029, citata dalla sentenza in questa sede gravata, nonché Cass., 27/02/2019, n. 5741);
l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga specificatamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto a un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso a una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass., 05/02/2019, n. 3229);
la descritta presunzione, peraltro, può essere ritenuta superata dal giudice di merito, che deve darne conto del profilo in motivazione, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca d ‘ insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi (Cass., 10/11/2021, n. 33103: nella specie in una controversia in cui all’udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del “dominus” si era riportato “ai propri scritti ed atti”, omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., è stata cassata la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte,
tenendo conto anche della linea difensiva adottata; Cass., 04/04/2022, n. 10767: nel caso, è stata cassata la pronuncia della Corte d’appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall’istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado);
nella fattispecie, la Corte di appello ha solo fatto menzione della mancata riproposizione delle istanze istruttorie in conclusioni, e l’affermazione è per un verso inesatta in relazione al complessivo richiamo pur presente e dimostrato in ricorso, per altro verso, soprattutto, erronea ‘in iure’ perché non misura la conclusione raggiunta con la complessiva condotta processuale della parte;
sebbene la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sia inibita dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ‘ratione temporis’ (peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), atteso che parte ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947), la motivazione è radicalmente assente ‘parte qua’, anche al riguardo della perdita della caparra confirmatoria oggetto di documentazione oltre che di articolazione testimoniale;
il secondo motivo è infondato;
posto che non può dirsi che la liquidazione del danno in 6.500,00 euro sia ‘nummo uno’, la richiesta d’incremento della stessa, facendo leva sull’ipotizzata violazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ., e non su carenze motivazionali nei limiti ammissibili, afferisce evidentemente a una valutazione fattuale e
discrezionale propria del solo giudice di merito (cfr. Cass., 15/03/2016, n. 5090, Cass., 29/04/2022, n. 13515);
il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte assorbito;
la Corte territoriale ha accolto la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, e tanto supera l’interesse alla censura, fermo restando che il riferimento all’art. 137, codice delle assicurazioni private, quanto alla liquidazione, non ha alcuna pertinenza trattandosi di norma che ha riguardo al danno alla persona;
quanto al danno patrimoniale viene in assorbente rilievo l’accoglimento del primo motivo dell’odierno ricorso;
il quarto motivo è logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, rigettato il secondo, inammissibile il terzo, assorbito il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/01/2024.