Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9102 Anno 2025
Presidente: VINCENTI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5100/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1254/2021, depositata il 26/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Nel febbraio del 2004 RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo che venisse
accertato e dichiarato che le predette società avessero compiuto atti di utilizzo illegittimo e non autorizzato dei marchi di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sui quali la società vantava un diritto all ‘ esclusivo uso, nonché che le stesse avessero compiuto nei suoi confronti gravi atti di concorrenza sleale, ex art. 2958, n. 1) e n. 3), c.c.
Per l ‘ effetto, RAGIONE_SOCIALE domandò che le predette società venissero condannate, in solido e/o alternativamente, al risarcimento dei danni subiti.
In particolare e ai fini che qui interessano, venne richiesto il risarcimento: dei danni derivanti dall ‘ acquisto e ricollaudo di altre bombole a causa della sottrazione di bombole all ‘ Eni da parte delle società concorrenti e dalla conseguente necessità di acquisire un nuovo parco bombole, in sostituzione di quelle sottratte; dei danni subiti in conseguenza dei minori ricavi da indotto contenimento dei prezzi sul mercato e diminuzione degli affari (attuali e futuri), causato dalla condotta sleale della RAGIONE_SOCIALE che, non utilizzando propri recipienti, bensì impadronendosi di quelli RAGIONE_SOCIALE, aveva applicato ai rivenditori prezzi più bassi di quelli praticabili a prezzi di mercato; dei danni morali causati all ‘ RAGIONE_SOCIALE, in solido fra le parti convenute, per sviamento della clientela e per la perdita dell ‘avviamento, a causa dal riempimento abusivo delle ‘bombole RAGIONE_SOCIALE‘ e del conseguente utilizzo illecito e usurpazione dei marchi societari.
1.1.- L ‘ adito Tribunale di Palermo, con sentenza del luglio 2011 resa nel contraddittorio con le società convenute, accolse parzialmente, e in misura ridotta, soltanto la domanda di risarcimento danni per l ‘ acquisto di nuovi recipienti e ricondizionamento di vecchi bidoni e, per l ‘ effetto, condannò la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell ‘ importo di euro 23.200,00, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite.
2.- Avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE denunziandone in via principale la nullità, per violazione dell ‘ art. 75
c.p.p., essendo stata erroneamente disattesa l ‘ eccezione di estinzione del giudizio fondata sull ‘ identità della domanda risarcitoria azionata da parte attrice in primo grado e quella dalla stessa spiegata attraverso la costituzione di parte civile in sede penale, nel processo aperto a carico di NOME COGNOME in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE per i reati previsti dagli artt. 3 e 7 della legge n. 327/1958.
Subordinatamente, l ‘ appellante censurava l ‘ accertamento della responsabilità a proprio carico per l ‘ utilizzo illecito di bombole, contrassegnate con marchi registrati da RAGIONE_SOCIALE, effettuato in assenza di riscontri probatori, ma sulla base degli atti di indagine esperiti dalla Guardia di Finanza, la cui inconsistenza era, tuttavia, palesata dalla pronunzia definitiva di assoluzione dell ‘ imputato ‘ perché il fatto non sussiste ‘ , resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta. Ulteriormente, si contestava la liquidazione in via equitativa di un pregiudizio non provato e l ‘ omessa compensazione delle spese di lite.
Per il rigetto dell ‘ appello si costituiva RAGIONE_SOCIALE spiegando altresì appello incidentale per la riforma della statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda, da essa formulata ex art. 2600 c.c.
2.1.- Con sentenza resa pubblica il 26 luglio 2021, la Corte d ‘ appello di Palermo rigettava l ‘ appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE ritenendo, anzitutto, che non potesse ravvisarsi l ‘ identità delle domande, rispettivamente avanzate da RAGIONE_SOCIALE in sede civile e con costituzione di parte civile nel processo penale, attesa la alterità soggettiva dei destinatari dell ‘ accertamento giudiziale che veniva richiesto dalla stessa società nei due giudizi, essendo distinta la soggettività giuridica di Regalgas, convenuta nel giudizio civile, rispetto a quella del suo legale rappresentante, NOME COGNOME imputato nel procedimento penale.
Inoltre, la Corte territoriale (pp. 6-8 della sentenza di appello) concludeva per l ‘ infondatezza delle doglianze formulate dall ‘ appellante in ordine alla carenza di prova sulla responsabilità di essa Regalgas, oggetto di accertamento da parte del giudice di primo grado, riconoscendo valore probatorio al materiale acquisito al processo penale (segnatamente: esiti dei sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza sul rinvenimento di bombole di GPL presso due stabilimenti Regalgas; dichiarazioni testimoniali sul trasporto di bombole), nonché alla procedura di ritiro delle bombole difettose secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 33/d del 9.2.1996 e tenuto conto che il rigetto, in sede penale, delle domande risarcitorie dell’Eni nei confronti del COGNOME era dovuto, secondo la sentenza n. 788/2018 della Corte di appello di Caltanissetta, ‘dal mancato assolvimento da parte dell’attrice all’onere della dimostrazione del pregiudizio subito in conseguenza’ .
Immune da censure erano ritenute anche la liquidazione equitativa del danno (pp. 8 e 9 della sentenza di appello), poiché frutto di un equilibrato, lineare e ben giustificato percorso valutativo (essendo il risarcimento limitato al numero di 200 bombole, ‘rinvenute piene e pronte per la commercializzazione’, con applicazione del costo unitario di acquisto e ricondizionamento in base ai libri contabili di Eni), e la statuizione sulle spese di lite, in quanto conforme al canone della soccombenza.
Dopo aver rigettato anche l ‘ appello incidentale, proposto da Eni S.p.ARAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale compensava tra le parti la metà delle spese del secondo grado di giudizio e condannava la RAGIONE_SOCIALE alla refusione, in favore di Eni S.p.A., della restante metà.
3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE affidando le sorti dell ‘ impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ articolo 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato l ‘ estinzione del giudizio, per rinuncia implicita, seppure impropria, agli atti del giudizio civile, attesa l ‘ identità del petitum delle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio civile, promosso avverso l ‘ odierna ricorrente, e, successivamente, nel giudizio penale a carico del suo legale rappresentante NOME COGNOME nel quale la stessa si era costituita parte civile.
1.1.- Il motivo è (manifestamente) infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l ‘ art. 75 c.p.p., nel contemplare un ‘ ipotesi di rinuncia implicita agli atti del giudizio civile, persegue l ‘ obiettivo di evitare che corrano su binari paralleli giudizi aventi ad oggetto questioni suscettibili di rientrare nell ‘ ambito di un medesimo giudicato (Cass. n.15470/2017; Cass. n. 35951/2021).
In tali evenienze si prospetta il rischio che tra i diversi giudicati venga a crearsi un ‘ interferenza, qualora, a fronte dell ‘ identità del petitum e della causa petendi, si dovesse addivenire ad esiti decisori difformi.
Alla luce della ratio, che giustifica tale previsione, presupposto per l ‘ interferenza tra diversi giudicati è che, all ‘ identità di petitum e di causa petendi , si associ l ‘ identità soggettiva, dal lato attivo e dal lato passivo, dei loro destinatari (Cass. n. 7396/2003).
Del resto, nelle ipotesi di alterità soggettiva dal lato passivo, viene meno a monte la possibilità di ritenere configurabile un trasferimento dell ‘ azione da una sede all ‘ altra (fenomeno che l ‘ art. 75, comma 3, c.p.p. mira a regolare), poiché l ‘ azione proposta
nella diversa sede processuale è per ciò solo distinta da quella previamente esperita nei confronti di altro soggetto.
Orbene, nel caso di specie, non è dato ravvisare una coincidenza soggettiva tra i destinatari delle due azioni, proposta l ‘ una in sede penale, per il tramite della costituzione di parte civile, l ‘ altra nel giudizio civile, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, la Regalgas, in quanto società in accomandita semplice, è dotata di una propria soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, ancorché imperfetta.
Essa, dunque, costituisce autonomo centro di imputazione di obblighi e di attribuzione di diritti, ed è titolare di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo ai soci, tra le quali figurano anche quelle di tipo processuale. È infatti pacifico che la società in accomandita semplice, come le altre società di persone, sia fornita di una propria capacità processuale, autonoma rispetto a quella delle persone fisiche.
2.- Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché ai sensi dell ‘ articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione, motivazione apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, nonché l ‘ omesso accertamento della responsabilità e della quantificazione del danno.
Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia fatto impropriamente ricorso al potere, sostitutivo e discrezionale, di liquidare equitativamente il danno, in assenza di prove idonee ad accertarne l ‘ esistenza.
RAGIONE_SOCIALE censura, inoltre, l ‘ omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il giudicante trascurato che l ‘ acquisto delle bombole rappresenta per le società operanti nel settore le regola quotidiana per poter essere competitivi nel mercato, atteso che il
parco bombole in virtù del complesso meccanismo delle vendite e del recupero dei bidoni vuoti impone a tutte le società di acquisire costantemente nuove bombole di gas.
2.1.- Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.
Quanto al profilo di doglianza con il quale si contesta la violazione di legge, asseritamente commessa dalla Corte territoriale nella liquidazione equitativa del danno in assenza di prove, esso, lungi dal denunciare effettivamente un error in iudicando, invoca un riesame, inammissibile, del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito sul quale la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento con motivazione (cfr. pp. 6/9 della sentenza di appello e sintesi al § 2.1. dei ‘Fatti di causa’ ) affatto intelligibile e priva di intrinseche insanabile contraddizioni, rispettosa, dunque, del c.d. ‘minimo costituzionale’ (per tutte: Cass., S.U., n. 8053/2014). E di qui, anche l’inconsistenza della doglianza di motivazione apparente.
Quanto, infine, alla censura che fa leva sull ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essa è prospettata non già in base all ‘ attuale, e applicabile ratione temporis , paradigma del vizio di omesso fatto storico (inteso come accadimento fenomenico), decisivo e controverso, ma sulla formulazione non più attuale del dato normativo invocato, denunciando la perplessità e contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata considerazioni di argomentazioni e giudizi favorevoli alla parte, che non integrano il requisito dell’omissione di esame di un ‘fatto storico’ .
3.- Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di compensare integralmente le spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca, giacché anche l ‘ unico motivo di ricorso incidentale, proposto dall ‘ appellata, era stato rigettato.
3.1.- Il motivo è infondato.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 92, comma secondo, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (tra le altre: Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 14459/2021).
– Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza