Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 345  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19749-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  MONTE  dei  PASCHI  RAGIONE_SOCIALE,    in  persona  del  legale rappresentante p.t. ,  rappresentata  e  difesa dall’ AVV_NOTAIO,  giusta procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,   in persona dei rispettivi legali  rappresentanti p.t. ,    rappresentate  e  difese dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti e ricorrenti incidentali e contro
–RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, in persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti p.t., rappresentate  e  difese  dagli
AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procure speciali in calce al controricorso
-controricorrenti-
e contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria; RAGIONE_SOCIALE;  RAGIONE_SOCIALE;  RAGIONE_SOCIALE;  RAGIONE_SOCIALE ; INTESA SANPAOLO SPA
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 6.7.2017;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 13/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. L a Corte d’appello di An cona rigettò i reclami riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città che, in accoglimento dei ricorsi riuniti promossi , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 65 d. lgs n. 270/99, da RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, e da RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, unitamente a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE CR di Firenze RAGIONE_SOCIALEp.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEp.a nei confronti RAGIONE_SOCIALE reclamanti (alla cui difese aveva aderito il RAGIONE_SOCIALE ), aveva dichiarato la nullità , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c., RAGIONE_SOCIALE ‘atto stipulato il 27 dicembre 2011, col quale il Commissario Straordinario aveva ceduto il complesso aziendale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE in ARAGIONE_SOCIALE in via principale  e RAGIONE_SOCIALE in via incidentale proposero ricorso per la cassazione del decreto.
Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 23894 del 2015, in parziale accoglimento dei ricorsi, cassarono con rinvio la decisione impugnata, osservando che, in ragione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens di cui all’art. 11, comma 3 quinquies, del d.l. n. 145 del 2013, andava esclusa la nullità del contratto di cessione per violazione di norme inderogabili, ma che tuttavia la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto valutare in sede rescissoria se la mancata osservanza del criterio di cui all’art. 63 comma 1 del d. lgs. n. 270/99 nella determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘azienda ceduta avesse comportato effetti sulla validità del negozio di cessione diversi dalla nullità.
La Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, adita quale giudice del rinvio, con sentenza del 6 luglio 2017, ha dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per rinuncia all’azione da parte degli istituti di credito (UniRAGIONE_SOCIALE s.p.a., Nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -UBI RAGIONE_SOCIALE s.p.a. quale successore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e di RAGIONE_SOCIALE Adriatica s.p.a., Veneto RAGIONE_SOCIALE s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a. quale successore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) che avevano riassunto il giudizio e ha condannato gli stessi a rifondere le spese di lite a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, dichiarando invece integralmente compensate quelle fra i medesimi istituti e RAGIONE_SOCIALE in ARAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La corte  del merito ha rilevato: i) che la rinunzia, depositata dalle predette banche a seguito RAGIONE_SOCIALEa transazione intervenuta con l ‘impresa in RAGIONE_SOCIALE,  c he  l’aveva  accettata  unitamente  a l MRAGIONE_SOCIALE,  andava senz’altro  qualificata  come  rinuncia  all’azione, e  cioè  come  atto  che estingueva l’azione stessa, operando come una pronuncia di rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE domande poste nel giudizio e che dunque, a differenza RAGIONE_SOCIALEa rinuncia agli atti, non richiedeva l’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparti,
in quanto determinava il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di ottenere una pronuncia negativa sull’azione  proposta  e  rinunciata ;  ii)  che  la  liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese doveva  essere  effettuata  tenendo  conto  RAGIONE_SOCIALE‘esito  complessivo  del giudizio.
2. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE MPS s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  hanno  resistito  con  controricorso  con  il  quale  hanno  anche proposto ricorso incidentale per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.
Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 310, 4° comma, c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, RAGIONE_SOCIALE MPS assume che la corte territoriale ha erroneamente qualificato la sua rinuncia agli atti come atto di rinuncia all’azione. Osserva al riguardo che dal tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione depositata, con la quale era stato chiesto che ‘ … all’esito la corte adita voglia dichiarare l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo ovvero, in subordine, voglia dichiarare l’estinzio ne del rapporto processuale fra l’istituto odierno rinunziante e NOME COGNOME in ARAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ‘ , si evinceva che essa avrebbe considerato pienamente sussistente il rapporto processuale con le due società cessionarie qualora (come accaduto) queste non avessero accettato la rinuncia, che dunque era da intendersi come mera rinuncia agli atti.
1.1 Il motivo è inammissibile sia perché, contravvenendo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, 1° comma n. 6 c.p.c., riproduce solo in parte il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di rinuncia, non allegato specificamente al ricorso, sia perché ,
indicando erroneamente quale fatto decisivo omesso detto contenuto ( che invece, all’evidenza, ha costituito il solo elemento su cui si è formata la decisione), si risolve nella richiesta rivolta a questa Corte di fornire un’ interpretazione d ell’atto processuale diversa da quella che la corte distrettuale ha compiuto sulla scorta del proprio accertamento in fatto, sindacabile nella presente sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (cfr. fra molte Cass. nn. 17947/2006, 4205/2014, 25259/2017), nella specie neppure prospettata, o per vizio (effettivo) di motivazione.
Con il secondo mezzo , che denuncia ancora l’omesso esame di fatti decisivi, la ricorrente lamenta che la corte d’appello l’abbia condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi del processo, senza considerare che, come riconosciuto dalle SS.UU., la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione si fondava su un indirizzo giurisprudenziale consolidato e che comunque la sentenza rescindente aveva rimesso al giudice del rinvio di liquidare solo le spese del giudizio di cassazione, oltre a quelle RAGIONE_SOCIALEa fase rescissoria.
2.1 Il motivo, in parte infondato, in parte inammissibile, deve essere respinto.
2.2. Va in primo luogo rilevato che il giudice del rinvio è sempre tenuto a liquidare le spese di tutti i gradi del giudizio, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e in base all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite (cfr. Cass. nn. 9448/2023, 32906/2022, 20289/2015): se questa Corte, nel cassare con rinvio, si limita a demandargli la liquidazione ‘anche’ d elle spese del giudizio di cassazione è proprio perché non avrebbe senso liquidarle con la sentenza rescindente, prima che il giudizio venga definito in sede rescissoria.
2.3. Lo stesso principio è stato, peraltro, specificamente affermato in tema di rinuncia all’azione ,  qualora  questa    intervenga  nella  fase  di impugnazione (Cass.  nn. 18255/2004, 2268/1999).
2.4. Va poi osservato, sotto altro aspetto, che le censure di RAGIONE_SOCIALE MPS sono dedotte sotto l’errato profilo del vizio di motivazione ( laddove ciò che unicamente rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese è che queste non siano poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa), mentre non investono minimamente la ratio decidendi sulla quale si fonda la decisione sul punto, costituita dal rilievo che -come ripetutamente affermato da questa Corte la rinuncia all’azione ha l’efficacia di un rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda e quindi comporta che le spese, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, vengano poste a carico del rinunciante.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 c.p.c. nonché del D.M. 55/2014 , sostengono che la corte d’appello ha errato: a) nel liquidare le spese del primo grado del giudizio unitariamente, benché esse si fossero costituite con separate comparse, sulla scorta del DM 140/12, anziché del DM 55/2014, già entrato in vigore alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione, e secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, atteso che il valore RAGIONE_SOCIALEa lite corrispondeva al valore del contratto di cessione (pari a 10 milioni di euro); b) nel prevedere un aumento del 10% per pluralità di parti, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del DM che stabilisce che quando in una causa l’a vvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%.; c) nel liquidare nei minimi le spese del giudizio di rinvio, ancora in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cit.; d) nel non ritenere temeraria l’azione proposta dalle banche . Chiedono infine la condanna di queste al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
4.Il  motivo, che illustra confusamente molteplici censure, risulta nel complesso inammissibile.
4.1.Premesso che l’art. 2233 c.c., nella parte  in cui dispone che in mancanza di accordo fra le parti, il compenso è determinato dal giudice
in base alle tariffe, attribuisce al giudice un potere discrezionale che può esplicarsi tanto nell’aumento quanto nella riduzione dei compensi -con l’unico limite che gi onorari non possono essere liquidati al di sotto dei minimi tariffari -e che, se motivato, non è sindacabile in cassazione, va al riguardo osservato che: a) se è pur vero che la corte del merito ha erroneamente indicato il valore del giudizio di primo grado in 1,5 milioni di euro anziché in 10 milioni ed ha altrettanto erroneamente applicato a tale giudizio la tariffa di cui al DM. 140/2012, il compenso così liquidato non è inferiore a quello minimo che si sarebbe ottenuto, sulla scorta dei parametri corretti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del DM. 55/2014 (atteso che, per le cause di valore superiore ai 520.000 euro, il giudice ben può applicare incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, in quanto la norma non prevede né l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘aumento né una misura fissa per quest’ultimo); b) il tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare un compenso unitario per il giudizio di primo grado e il compenso minimo per il giudizio di rinvio ; c) l’art. 4 del cit. DM prevede che quando l’AVV_NOTAIO assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso ‘può’ (e non ‘deve’) di regola essere aumentato nella misura del 20%; d) in disparte il rilievo che i ricorsi RAGIONE_SOCIALE banche sono stati accolti nei primi due gradi di merito e che le ricorrenti incidentali hanno dedotto in via meramente assertiva che il giudizio di rinvio sar ebbe stato introdotto ‘con palese tem erarietà’ , non risulta che la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE banche per responsabilità aggravata sia stata avanzata in detto giudizio.
5. La reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALE parti e la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale in esame giustificano la compensazione fra le stesse RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  principale  e  dichiara  inammissibile  quello incidentale;  compensa  fra  tutte  le  parti  le  spese  del  giudizio  di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE  ricorrenti incidentali , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024