Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3930 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3930 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 4776/2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (Cod. Fisc. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati, ai fini del ricorso, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO .
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F./P.IVA P_IVA), in persona del curatore, Dott. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Reggio Calabria, INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata in atti.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata in data 30.1.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 686/2009 del 7 agosto 2009, con la quale era stata dichiarat a l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 , 2 comma, l. fall., nei confronti della massa dei creditori dell’atto di compravendita di un immobile ed i convenuti in revocatoria erano stati condannati al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di euro 8.000 a titolo di indennizzo per il godimento d ell’immobile dalla data di proposizione della domanda giudiziale sino al deposito della sentenza di primo grado, oltre al pagamento dell’ulteriore somma da determinarsi da parte del g.d. per il periodo successivo alla pronuncia.
La sentenza, pubblicata il 30.1.2020, è stata impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione o falsa applicazione del d.lgs. 122/2005 ed in particolare dei relativi artt. 1, 5 e 10 e degli artt. 115, ratione temporis vigente, e 116 c.p.c.
Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘dell’art. 67 II comma L.F., ratione temporis vigente; artt. 1366, 2727 e 2729 c.c.; dell’art. 115 c.p.c. ratione temporis vigente con riferimento alla violazione dell’art. 45 comma 14 e 58 della legge 18.6.2009 n. 69; dell’art. 116 c.p.c.; art. 184 c.p.c . ratione temporis vigente; in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. –
violazione in materia di prove: – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. ‘.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ per violazione o falsa applicazione dell’art. 820 c.c. Sulla conferma della condanna al pagamento dell’importo di euro 8.000,00 a titolo di godimento medio tempore dell’immobile oggetto di revocazione oltre accessori’.
3.1 Va dichiarata l’estinzione del giudizio.
È infatti intervenuta nelle more la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, cui è seguita in data 27.12.2025 l’accettazione da parte del curatore del fallimento controricorrente, con contestuale accordo tra le parti per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Nessuna statuizione è dunque necessaria per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME