Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 36/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE D ‘ ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ARETUSEO RAGIONE_SOCIALE.
Sanzioni amministrative
– Intimata –
Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma r.g. n. 5125/2015 depositata il 15/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera n. 557/2013, prot. 104473 del 12/11/2013, il Direttorio della RAGIONE_SOCIALE d’Italia applicò (tra gli altri) all’AVV_NOTAIO, ex componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.000, per carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, e per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V.
AVV_NOTAIO ha proposto opposizione, ex art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma (riassumendo il giudizio già incardinato davanti al TAR del Lazio, che ha escluso la propria giurisdizione), e ha chiesto di annullare o dichiarare inefficace l’atto sanzionatorio e non dovuta la sanzione o, in subordine, la riduzione di quest’ultima al minimo edittale.
La Corte d’Appello di Roma , nel contraddittorio della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ha rigettato l’opposizione .
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha resistito con controricorso.
Il ricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., sicché, a norma dell ‘ art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio cassazione sono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte della RAGIONE_SOCIALE d’Italia .
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il ricorrente a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,