Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 872/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
Regione RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: estinzione
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4819/2019, depositata il 4 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento della illegittimità della delibera dell’assemblea della RAGIONE_SOCIALE del 12 gennaio 2011 con la quale era stato revocato il Consiglio di Amministrazione da loro composto per assenza di giusta causa e di condanna della società medesima, in solido con la Regione RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei conseguenti danni, in relazione sia ai compensi non percepiti, sia alla perdita di chance professionali, sia alla lesione dell’immagine personale e professionale;
– la Corte di appello ha riferito che a fondamento delle loro domande gli odierni ricorrenti avevano allegato che: in data 15 dicembre 2009 erano stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, società interamente partecipata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, con delibera assembleare emanata in conformità con il coevo provvedimento di designazione del Presidente della Giunta regionale; con successiva delibera assembleare del 25 gennaio 2010 era stata confermata tale nomina, era stata deliberata l’indennità di funzione ed era stata stabilita la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dall’effettivo insediamento (intervenuto il 12 gennaio 2010); in data 12 gennaio 2011 l’assemblea della società aveva deliberato la cessazione dell’organo amministrativo e la loro sostituzione con altri componenti senza valida giustificazione;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando che la contestata delibera assembleare trovava fondamento nella legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 7 del 2010 -ritenuta priva dei denunciati vizi di illegittimità costituzionale -che aveva disposto la cessazione dal mandato dei consiglieri delle società partecipate in carica;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE;
il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
-i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
in data 10 gennaio 2024 i ricorrenti depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione delle controricorrenti;
CONSIDERATO CHE:
attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dai ricorrenti, il presente giudizio va dichiarato estinto;
nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 gennaio 2024.