Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23462/2022 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
, COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente
domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2072/2022 depositata il 13/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–NOME COGNOME era fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva un rapporto finanziario con il Banco di Desio.
Durante tale rapporto, e in un momento in cui la società era divenuta debitrice della banca, NOME COGNOME ha alienato alcuni suoi beni ad NOME, con due contratti di compravendita.
La Banca ha dunque agito in giudizio per la revocatoria di tali atti, e l’ha ottenuta dal Tribunale di Torre Annunziata, che li ha dichiarati inefficaci.
I convenuti hanno proposto appello, ma la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione.
Ne è dunque seguito ricorso per cassazione promosso separatamente da NOME e NOME COGNOME, con due ricorsi poi riuniti, cui ha fatto seguito il controricorso di Banco Desio.
-E’ stata comunicata proposta di definizione accelerata del ricorso, cui hanno fatto opposizione i ricorrenti.
Essi hanno poi però rinunciato al ricorso ed a tale rinuncia ha aderito il Banco di Desio.
Ragioni della decisione
-Entrambi i ricorrenti, con atto del 15.10.2024, hanno dichiarato di volere rinunciare al ricorso.
Contestualmente, con atto sempre del 15.10 2024, il Banco di Desio ha accettato la rinuncia.
Le parti hanno convenuto la compensazione delle spese.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto e le spese, come da accordo delle parti, vanno compensate.
Non è dovuto il pagamento del contributo unificato in misura doppia, in quanto non si tratta di un caso di infondatezza o di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14/2/2025