Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10421/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) in forza di procure speciali alle liti allegate al ricorso
– ricorrenti
–
contro
COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente – nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 263/2022 depositata il 26/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2346/2019, rigettava l’azione di responsabilità proposta dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e, in qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte distrettuale di Milano, in parziale accoglimento dell’appello presentato dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore della procedura della somm a di € 916.980, oltre accessori, condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME al versamento in favore dell’appellante della somma di € 125.000, oltre accessori, e rigettava l’impugnazione presentata nei confronti di NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 gennaio 2022, prospettando sei motivi di doglianza.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso rispetto ad ambedue le impugnazioni.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha depositato in data 28 luglio 2022 atto
di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti principali.
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha depositato in data 26 febbraio 2025 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dai ricorrenti incidentali.
AVV_NOTAIO, quale difensore del fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha depositato, in data 27 febbraio 2025, una dichiarazione del curatore del fallimento di accettazione delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, anche per gli effetti previsti dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 26 giugno 2025.