Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33341 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33341 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2699/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE ;
intimati avverso la sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 17 giugno 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, la RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare, quali eredi con beneficio di inventario del fideiussore originario NOME COGNOME, in favore dell’istituto di credito, la somma di
€. 13.484.469,48. A fondamento della svolta opposizione, NOME COGNOME e NOME COGNOME eccepivano l’invalidità della due garanzie rilasciate (quella «omnibus», fino alla concorrenza di €.6.825.000 e quella «autonoma specifica», fino alla concorrenza di €.8.000.000) per non essere, tra l’altro, le sottoscrizioni riferibili al de cuius.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE la quale, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, l’accertamento della simulazione assoluta dei contratti di cessione di quote tra NOME COGNOME e le opponenti.
Il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le opponenti al pagamento dell’importo di €.13.484.469,48, oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo, con sentenza successivamente corretta con l’indicazione che la condanna doveva intendersi nei limiti della fideiussione omnibus del 22.04.2010 e, quindi, fino alla concorrenza della somma di €.6.825.000.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria pro soluto ex art. 58 tub della RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, chiedendone l’integrale riforma nella parte in cui il primo giudice non aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta – e conseguente nullità – del contratto, stipulato in data 16.06.2011, di cessione delle quote di partecipazione tra COGNOME NOME e le appellate, incidente sulla operatività del beneficio di inventario. NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello incidentale.
A seguito del rigetto sia dell’appello principale, che di quello incidentale, l a RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Le altre parti rimanevano intimate.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., a fronte della quale, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– L’unico motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato: «nullità della sentenza n. 944/24 della corte di appello di ancona, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. letto in
combinato disposto con gli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c., per aver la Corte di appello di Ancona, nel valutare il requisito della presunzione di cui all’art. 2729 c.c., omesso di esaminare, nella complessità, gli elementi presuntivi di valutazioni addotti dalla scrivente difesa e preteso di attribuirle un altro e diverso valore ai fini della prova della simulazione».
─ In data 16 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al giudizio di cassazione.
Pertanto, verificata la correttezza della rinuncia, il Collegio deve decidere in conformità della richiesta. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione si impone, attesa la circostanza che le parti controinteressate sono rimaste intimate.
Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025, Rv. 669403 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME