Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6377/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Maltignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Ascoli PicenoINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Ascoli n. 42/2022 depositato il 18/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto di locazione in data 28 giugno 2009 RAGIONE_SOCIALE concedeva in godimento a RAGIONE_SOCIALE una porzione di terreno ubicata in Maltignano (AP), che la società conduttrice dichiarava di voler adibire ad attività di deposito e stoccaggio di rottami e cascami ferrosi e non ferrosi.
Le parti pattuivano all’art. 6 del contratto che ‘ eventuali lavori effettuati dal conduttore, come ad esempio lavori di pavimentazione, installazione impianti elettrici, rete fognaria o altre migliorie, sono autorizzati dal locatore saranno rimborsati al conduttore alla scadenza del sesto anno se non rinnovato ‘.
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ammetteva al passivo della procedura il credito postergato di € 60.701 ceduto a RAGIONE_SOCIALE; inoltre, dato atto della declaratoria di improcedibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo proposta da RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare l’entità delle opere realizzate sul terreno ottenuto in locazione dalla fallita ed i relativi costi, riteneva che si fosse formato un rigetto implicito sulla domanda di insinuazione avente ad oggetto tale ulteriore voce di credito, pari a € 208.000.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE, condivideva -fra l’altro e per quanto qui di interesse -la decisione del giudice relatore in merito all’inammissibilità della prova testimoniale richiesta, ded otta in violazione dell’art. 2722 cod. civ., e reputava la stessa del tutto irrilevante, rilevando, peraltro, che era stata articolata ‘ in maniera estremamente generica così come la sollecitata ctu ‘.
Osservava, inoltre, che l’art. 6 del contratto di locazione prevedeva espressamente che il rimborso dei costi delle opere asseritamente effettuate dal conduttore sul terreno concessogli in locazione sarebbe stato possibile solo nell’ipotesi di cessazione d el contratto alla prima scadenza, mentre nel caso di specie il rapporto si era rinnovato a tale scadenza.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 18 gennaio 2022, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito del relativo potere.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma in data 12 settembre 2024.