Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17486 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 294/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge -ricorrente – contro
COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale – nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta
procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come in atti
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Venezia n. 2237/2022, pubblicata in data 18 ottobre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rovigo, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dai convenuti in data 28 maggio 2014.
A fondamento della domanda esponevano di avere concluso, in data 22 luglio 2011, contratto di compravendita ‘condizionata’ con la società RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME risultava essere amministratore e socio unico, e che quest’ultimo aveva prestato fideiussione a garanzia della somma dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di saldo del prezzo dell’immobile, pattuito in euro 1.000.000,00; avendo la società debitrice versato unicamente l’importo di euro 200.000,00 , avevano chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo importo di euro 800.000,00.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda.
La Corte d’appello di Venezia, investita dei gravami proposti dai soccombenti, li rigettava.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. NOME COGNOME ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con adesione dei controricorrenti. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Ragioni della decisione
Va pregiudizialmente osservato che attese le rinunce depositate da NOME COGNOME e da NOME COGNOME rispettivamente al ricorso principale ed al ricorso incidentale, accettate dai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione per rinunzia.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia ai ricorsi, principale e incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME