Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3000/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO , con procura speciale in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
-contro-
COGNOME NOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-resistente- avverso la sentenza n. 824/2022 de lla Corte d’appe llo di Brescia, pubblicata il 29.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2019 NOME COGNOME conveniva RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.373,80, reclamata a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi emessi il 2.5.1987 e costituita dalla maggiore differenza fra i saggi di interesse riportati sul retro dei titoli e quelli maturati secondo il tasso previsto alla stregua delle tabelle allegate al d.m. 13.6.1986, relativamente all’ultimo decennio di durata dei BPF, importo quest’ultimo pacificamente corrisposto dalla società all’atto della riscossione.
Con sentenza del 22.12.2020, il Tribunale accoglieva la domanda.
Con sentenza del 22.6.22, la Corte territoriale accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE, accertando che il debito dell’appellante si era estinto per intervenuto pagamento di quanto dovuto a NOME COGNOME COGNOME‘atto della riscossione , osservando che: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva emesso i buoni ‘TARGA_VEICOLO‘, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto dispost o dall’art. 5 del D.M. del 1986; era no state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai su pporti cartacei della serie ‘P’; i l risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili quelli previsti dal D.M. del 1986.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1337, 1175 e 1375 c.c., per aver la Corte di Appello implicitamente ritenuto che l’eventuale condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito dal risparmiatore per la condotta decettiva assunta dal collocatore non potesse disporsi in mancanza di appello incidentale in tal senso.
Il secondo motivo denunzia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 13.6.1986 e dell’art. 173 DPR 156/1973 (e x art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), per non aver la Corte d’appello considerato che il retro del modulo vede l’apposizione di un timbro che, anziché compiutamente indicare ‘ la misura dei nuovi tassi ‘ relativi alla nuova serie ‘Q’, reca un timbro, non solo di dimensioni inferiori rispetto alla tabella originaria, bensì che modifica i rendimenti esclusivamente per i primi venti anni di d urata dell’ investimento, mentre l ‘ultim a decade, dal 21° al 30° anno, era rimasta invariata. Il modulo, per tale arco temporale, non è oggetto di modifica.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, chiedendo che, nel caso d’accoglimento del ricorso principale, fossero accolte le eccezioni di difetto di legittimazione e di difetto di giurisdizione, sussistendo quella del Tar.
Con atto del 25.6.2024 il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ord inanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.
Con atto del 25.7.2024, RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.