Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31831 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31831 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2295 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio della seconda, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Salerno, al INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 3 dicembre 2019;
Oggetto: Rinuncia al ricorso.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adu nanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dal decreto impugnato che tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono intercorsi per oltre un ventennio rapporti commerciali, tra i quali v’era stata la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda, in favore di RAGIONE_SOCIALE, concernente la gestione di otto stazioni di distribuzione di carburante dislocate in comuni della provincia di Salerno;
-le due società hanno provveduto a una regolazione complessiva delle proprie posizioni di credito/debito con una scrittura con la quale hanno compensato le poste da ciascuna vantate, previo riconoscimento da parte della RAGIONE_SOCIALE di essere debitrice della somma di euro 739.505,36;
successivamente al fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il curatore ha promosso azione di nullità o comunque di simulazione del contratto di affitto di azienda del quale si è riferito;
RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, ha chiesto di essere ammessa al passivo del RAGIONE_SOCIALE per la somma dinanzi indicata, a titolo di corrispettivo per la fornitura di carburanti, compiuta prima del 2015, e ha successivamente proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, dal quale era stata esclusa;
il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 3 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione ;
a fondamento della decisione, ha ritenuto che il credito del quale era stata chiesta l’ammissione fosse in realtà estinto perché compensato col credito vantato da RAGIONE_SOCIALE a titolo di anticipazione di canoni del contratto di fitto d’azienda e di premio per il raggiungimento dell’obiettivo di vendita, come risultava dalla richiamata scrittura con la quale le parti avevano regolato le proprie situazioni debitorie e creditorie, che non risultava superata da accordi o da pronunce giudiziali successivi;
contro questo decreto RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il curatore del RAGIONE_SOCIALE di sRAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME replica con controricorso.
Considerato che:
-la ricorrente ha rinunciato al ricorso e all’azione;
-sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, posto che la rinunzia fa riferimento agli accordi intervenuti fra le parti.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.