Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1161/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, , così elettivamente domiciliata
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere n.
1880/2021, pubblicata in data 28 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Caserta, pronunciando sull’opposizione proposta da NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento della fornitura di un camino-caldaia, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando il diritto della opposta a ricevere il pagamento del prezzo del bene venduto e dichiarando, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, il diritto al risarcimento del danno in favore dell’opponente, che aveva dimostrato di avere dovuto restituire, a causa dei vizi del prodotto, parte del prezzo ai consumatori finali, disponendo la compensazione parziale delle poste creditorie.
All’esito del gravame proposto da NOME COGNOME, il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, quale giudice d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato il diritto dell’appellante a ricevere, a titolo di regresso, dalla società RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 4.100,00, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della società produttrice al pagamento del prezzo del bene venduto ed il diritto della impresa COGNOME al risarcimento del danno, e disponendo la compensazione dei rispettivi crediti.
RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME, pur ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio
ai sensi d ell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Anteriormente al l’adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere il Tribunale, diversamente dal giudice di primo grado, ritenuto che la documentazione versata in atti fosse idonea a dimostrare che il pagamento delle relative somme, da parte della impresa RAGIONE_SOCIALE ed in favore degli utenti finali (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), fosse effettivamente avvenuto, benché le transazioni stragiudiziali prodotte fossero prive di data certa.
Con il secondo motivo -rubricato: ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 131, 2° comma, Cod. Consumo: prescrizione dell’azione di regresso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.›› – la ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha accolto la domanda di regresso formulata da NOME COGNOME senza avere adeguatamente valutato se quest’ultimo aveva ‹‹ ottemperato ai rimedi di tutela previsti dalla norma, ossia la sostituzione o riparazione del bene o, altrimenti, la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale, che sono circostanze ineludibili per consentire al venditore finale (COGNOME) di esperire legittimamente l’azione di regresso›› ex art. 131 Codice del consumo.
Con il terzo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito la responsabilità al costruttore sulla base delle transazioni, prive di data certa, in assenza di prova del difetto, del danno e del nesso causale tra danno e difetto.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e dal suo difensore, esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del ricorso, posto che la rinuncia non è un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento ormai costante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. L, 26/02/2015, n. 3971).
Nulla deve disporsi, nel caso di specie, in ordine alle spese di lite, essendo NOME COGNOME rimasto intimato.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione