Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11510 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 36805/2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso l’ ordinanza del Tribunale Salerno r.g. n. 1951/1996 depositata il 09/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
DIVISIONE
Udit a la Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno , emessa in data 09/12/2016, nel procedimento di divisione (r.g. n. 1951/1996), che ha dichiaro esecutivo ex art. 789, cod. proc. civ., il progetto di divisione ereditaria del l’asse della de cuius NOME COGNOME, germana delle parti.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorrente, in data 28/02/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., sicché, a norma dell ‘ art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio cassazione sono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte di NOME COGNOME.
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024.