Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16318/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 287/2023 depositata il 15 maggio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Matera, l’8 agosto 2018, decreto ingiuntivo per euro 980.230,58 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dei suoi fideiussori RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione a contratto di mutuo del 15 gennaio 2016; l’importo costituiva un residuo dell’originaria somma prestata di euro 1.000.000.
Gli ingiunti si opponevano e la banca insisteva nella sua pretesa. Il Tribunale, con sentenza n. 329/2020, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la debitrice principale a pagare alla banca euro 980.230,58 oltre interessi, ritenendo invece nulla la fideiussione che la banca aveva fatto valere nei confronti degli altri opponenti.
La banca proponeva appello; si costituivano, resistendo, tutte le controparti tranne la debitrice principale e il COGNOME.
La Corte d’appello di P otenza, con sentenza n. 287/2023, ‘rigettava l’opposizione proposta dei fideiussori’.
Hanno presentato ricorso – composto da due motivi – RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; la banca si è difesa con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria in data 17 novembre 2025; i ricorrenti hanno depositato il 25 novembre 2025 rinuncia, notificata a controparte, che non risulta essere stata accettata.
Ritenuto che:
La rinuncia al ricorso si perfeziona con la sua acquisizione dalla controparte, che non è d’altronde tenuta, per condizionarne l’effetto, ad
accettarla (S.U. ord. 34429/2019), trattandosi di atto unilaterale recettizio.
In applicazione dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c. , e nella fattispecie nulla di peculiare ostando, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso non è oggetto di disattendimento (cfr. da ultimo Cass. ord. 33132/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME