Rinuncia al Ricorso: Conseguenze su Spese e Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere definitivamente una controversia. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulle conseguenze di tale atto, in particolare per quanto riguarda la condanna alle spese legali e l’obbligo di versare il doppio del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale, confermata in appello, che aveva dichiarato inefficaci alcuni pagamenti ricevuti da un soggetto da parte di una società poi dichiarata fallita. Di conseguenza, il soggetto era stato condannato a restituire al fallimento una somma considerevole.
Contro la decisione della Corte d’Appello, il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto nuovo e decisivo: il ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso.
Estinzione del Processo per Rinuncia al ricorso
Il curatore del fallimento, costituitosi come controricorrente, aderiva formalmente alla rinuncia presentata. Questa convergenza di volontà tra le parti ha portato la Corte di Cassazione ad applicare l’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile.
Questa norma stabilisce che, se la parte che ha proposto il ricorso vi rinuncia e le altre parti accettano, il processo si estingue. L’estinzione comporta la chiusura del giudizio senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate, rendendo così definitiva la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due principi cardine relativi agli effetti della rinuncia al ricorso.
Il primo riguarda la gestione delle spese di lite. La Corte ha osservato che l’adesione della controparte alla rinuncia preclude una statuizione sulle spese. In altre parole, quando c’è un accordo tra le parti per chiudere il contenzioso, il giudice non interviene per decidere chi debba pagare i costi del processo. Nel caso specifico, le parti avevano convenuto per la compensazione delle spese, e la Corte ne ha preso atto senza emettere alcun provvedimento in merito.
Il secondo, e forse più significativo, principio riguarda l’inapplicabilità del cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”. L’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. n. 25485/2018), ha stabilito che la declaratoria di estinzione del giudizio non rientra in queste categorie. L’estinzione è un esito diverso dal rigetto e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di pagamento del doppio contributo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per porre fine a una lite in modo concordato, evitando i rischi e i costi di una pronuncia sul merito. In secondo luogo, chiarisce che, se la rinuncia è accettata, le parti possono accordarsi liberamente sulla sorte delle spese legali. Infine, e soprattutto, fornisce una garanzia fondamentale: chi sceglie di rinunciare a un ricorso non sarà sanzionato con il raddoppio del contributo unificato, un onere previsto solo per chi prosegue il giudizio fino a un esito negativo.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso rinuncia e le altre parti costituite accettano tale rinuncia, il processo si estingue. Questo significa che il giudizio si chiude senza una decisione nel merito e la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, se la rinuncia viene accettata dalla controparte, la Corte non emette una decisione sulle spese di lite. Se le parti, come nel caso di specie, hanno convenuto per la compensazione delle spese, ciascuna sosterrà i propri costi legali.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la dichiarazione di estinzione del processo non è equiparabile a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, non si applica la norma che impone il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1327/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOME,
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME ,
-controricorrente-
nonchè contro
NOME,
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2506/2018 depositata il 29/5/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME e l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, in accoglimento la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, ex art . 65 l.fall., e, conseguentemente, aveva condannato NOME COGNOME a restituire al fallimento la somma di € 735.159 e NOME COGNOME a restituire l’import o di € 348.906 , oltre ad € 174.453 all’esito dell’accettazione dell’eredità di NOME COGNOME.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso mentre COGNOME NOME è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È stato depositato in data 3/2/2025 atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente personalmente cui ha aderito il curatore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
3.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1°, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente