Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Pisa, INDIRIZZO,
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIOti ProfAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Pisa, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza de lla Corte d’Appello di Firenze n. 1603/2022, pubblicata il 26.7.2021, notificata il 27.7.2022.
Oggetto: contributi associativi
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la ricorrente lamentando che aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di associazione in partecipazione in data 2 gennaio 2004 e di avere convenuto nel contratto il versamento, quale apporto dell’associata, di € 145.000,00, a fronte del quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe assunto l’obbligo di un rimborso di € 29.000,00 per ciascun anno e della presentazione di un rendiconto semestrale; (b) di avere CIA violato gli impegni contrattuali, sia per non avere effettuato i rendiconti secondo le modalità convenute, sia per non avere versato le somme a cui si era impegnata a partire dal 31.12.2004; (c) di essersi in tal modo configurata la fattispecie prevista all’art. 8 (clausola risolutiva espressa) con l’effetto di produrre ipso iure la risoluzione del contratto per inadempimento di CIA, e con diritto di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme versate, gli utili maturati e il risarcimento del danno.
Con sentenza n. 405/2017 pubblicata il 06.04.2017 il Tribunale di Pisa, rigettava le domande compensando le spese.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione. Condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE la somma di € 132.500,00 a titolo di restituzione del conferimento partecipativo da questa apportato, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale. Rigettava per il resto l’appello principale e tutti i motivi dell’appello incidentale.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo si denuncia: Violazione del’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. essendosi formato giudicato sul rigetto della domanda restitutoria del conferimento.
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell’art.112 c.p.c, dell’art.346 c.p.c. e dell’art. 1458 c.c., comma 1 ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c. nella parte in cui il giudice ha disposto, a seguito della pronunciata risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione, la condanna della CIA al pagamento di € 132.500 a titolo di restituzione dell’apporto partecipativo atteso la rinuncia alla domanda in appello da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si denuncia: Ai sensi dell’art.360 , n.5, c.p.c. per avere il giudice di merito assunto la decisione, senza esaminare un fatto decisivo e controverso costituito dalla qualità della AVV_NOTAIO NOME COGNOME quale mandataria/procuratrice della RAGIONE_SOCIALE in occasione dell’episodio di restituzione
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 27.92023 ha dichiarato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto accettazione della rinunzia con compensazione delle spese. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 10140/2020; Cass., n.3971/2015).
Per quanto esposto il giudizio va dichiarato estinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il giudizio estinto. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione