Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13168 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11963/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in POMIGLIANO D’ARCO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUDIO LEGALE COGNOME, COGNOME;
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SNC RAGIONE_SOCIALE, in persona de Curatore dr. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè
contro
FALLIMENTO PASQUALE BUONANNO FU PASQUALE DI COGNOME E COGNOME E DEI SOCI COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME (N. 55/2014) SNC;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 771/2022 depositata il 24/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 2234/2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande proposte dalla Curatela del Fallimento della società NOME COGNOME fu NOME, di NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci NOME e NOME COGNOME in proprio, volte a ottenere l’accertamento della simulazione e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’operazione di trasferimento, in via di fatto, del ramo d’azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, inoltre, dichiarava inefficace il provvedimento di sequestro giudiziario emesso il 15 luglio 2016 e condannava la Curatela alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado riteneva insussistente la prova della conclusione di un contratto tacito di
cessione d’azienda, ovvero dell’incontro di volontà tra la società cedente e la cessionaria, quale presupposto logico-giuridico necessario per poter accedere alla tutela invocata, sia sul piano della simulazione che su quello della revocatoria. In assenza di tale presupposto, secondo il Tribunale, la Curatela avrebbe potuto agire esclusivamente in restituzione nei confronti dell’occupante privo di titolo, richiedendo la restituzione dell’azienda o l’equivalente in denaro.
Con sentenza n. 771/2022, depositata in data 24 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, accoglieva il gravame proposto dalla Curatela, ritenendo provata l’avvenuta cessione di fatto del ramo d’azienda in favore della società RAGIONE_SOCIALE
Ritenuta fondata la domanda revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., la Corte dichiarava l’inefficacia, nei confronti della massa fallimentare, del trasferimento di fatto dell’azienda operato dalla società fallita in favore della cessionaria, e condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’azienda in favore del Fallimento, ai fini del suo assoggettamento alla procedura concorsuale.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3.1. La Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME Fu NOME di NOME e NOME COGNOME resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Anteriormente a ll’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del Fallimento controricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza