Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Estinzione del Processo
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale che consente di porre fine a una controversia in modo anticipato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara delle conseguenze di tale atto, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del processo e la gestione delle spese legali. Questo caso specifico illustra come le vicende societarie delle parti possano influenzare direttamente l’andamento del giudizio di legittimità.
Il Contesto: Dall’Arbitrato alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra diverse società, componenti di un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), regolata da un lodo arbitrale. Una delle società, insoddisfatta della decisione arbitrale, l’aveva impugnata davanti alla Corte d’Appello, la quale però aveva respinto l’impugnazione.
Non arrendendosi, la società soccombente aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso per la cassazione della sentenza d’appello. La società resistente si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere la decisione a lei favorevole.
La Svolta: La Rinuncia al Ricorso e le Sue Cause
Prima che la Corte si riunisse per decidere sul merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La società ricorrente ha notificato alla controparte un atto di rinuncia al ricorso. La motivazione alla base di questa scelta era legata a eventi esterni al processo, ma con un impatto determinante: la società resistente era stata ammessa a una procedura concorsuale e, di conseguenza, il contratto di appalto che legava le parti era stato risolto. Tale risoluzione era stata poi dichiarata legittima da un’altra sentenza del Tribunale delle Imprese.
Di fronte a questi sviluppi, proseguire con il giudizio in Cassazione era diventato inutile. L’amministratore giudiziario della società resistente ha accettato formalmente la rinuncia, concordando anche sulla proposta di compensare integralmente le spese processuali.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, ha proceduto a definire il giudizio.
Estinzione del Processo
In conformità con quanto previsto dal Codice di procedura civile (artt. 390-391 c.p.c.), essendo la rinuncia e l’accettazione intervenute prima della data fissata per la decisione, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio si è concluso senza una pronuncia sul merito dei motivi del ricorso, ma semplicemente per la volontà della parte ricorrente di non proseguire.
La Questione delle Spese Legali e il Doppio Contributo
La Corte ha accolto la richiesta congiunta delle parti di compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza alcuna condanna a carico dell’altra.
Un punto di particolare interesse riguarda l’inapplicabilità del cosiddetto “doppio contributo unificato”. La legge (art. 13 del D.P.R. n. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Corte ha specificato che questa norma ha carattere sanzionatorio e si applica solo nei casi espressamente previsti. L’estinzione del processo per rinuncia non rientra tra queste ipotesi e, pertanto, la società ricorrente non è stata tenuta a versare alcuna somma aggiuntiva.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa applicazione delle norme procedurali. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo, a condizione che avvenga prima che la causa sia decisa. La Corte ha semplicemente preso atto della volontà delle parti, formalizzandola in un provvedimento di chiusura del giudizio. La motivazione sul mancato raddoppio del contributo unificato è altrettanto importante: chiarisce che la sanzione non è una conseguenza automatica di ogni esito negativo dell’impugnazione, ma è strettamente legata alle pronunce che valutano negativamente il ricorso nel merito o in rito (rigetto, inammissibilità, improcedibilità), escludendo l’ipotesi della rinuncia, che è un atto dispositivo della parte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per chiudere un contenzioso quando il suo esito è diventato privo di interesse pratico per le parti. Sottolinea inoltre un principio fondamentale: le sanzioni processuali, come il raddoppio del contributo unificato, non si applicano in modo estensivo o analogico, ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Per le parti in causa, ciò significa che la scelta di rinunciare a un ricorso, magari a seguito di un accordo o del mutare delle circostanze, non comporta il rischio di sanzioni economiche aggiuntive, favorendo così soluzioni deflattive del contenzioso.
Cosa succede se una parte decide di rinunciare al proprio ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio si chiude definitivamente senza una decisione nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Nel caso esaminato, le parti avevano concordato sulla compensazione delle spese. Di conseguenza, la Corte ha disposto che ciascuna parte sostenesse i propri costi legali per il giudizio di cassazione, senza alcuna condanna.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che il pagamento del doppio del contributo unificato è una sanzione prevista solo per i ricorsi che vengono respinti nel merito o dichiarati inammissibili o improcedibili. Non si applica ai casi di estinzione del processo dovuti a rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34862/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
contro
COOPSERVICE
SOCIETA’
COOPERATIVA
PER
AZIONI
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4420/2018 depositata il 09/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 9.10.2018 la Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’impugnazione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, del lodo arbitrale in data 20.11.2017, che aveva regolato i rapporti tra le componenti dell’ATI costituita tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Proposto ricorso per cassazione da RAGIONE_SOCIALE aveva resistito con controricorso.
Con atto in data 11.11.2024, notificato alla controparte costituita, RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, considerato che ‘la società RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta a procedura concorsuale, con la successiva risoluzione dell’appalto precedentemente stipulato con il RTI’ formato dalla ricorrente, da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE quale mandante, e che il Tribunale di Genova, sezione specializzata per l’impresa, ha dichiarato legittima la risoluzione dell’appalto con sentenza del 12.8.2024: Gruppo PSC s.p.a. ha instato per la compensazione delle spese.
L’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE, munito di specifica autorizzazione, ha accettato la rinuncia a spese compensate.
L’atto di rinuncia e l’accettazione sono intervenuti prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 26.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
RAGIONE_SOCIALE ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese processuali di fase formulata da Gruppo PSC s.p.a.
Si compensano pertanto le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stato dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito:
l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione prima civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.;
-compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 26.11.2024.