Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34862/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
contro
COOPSERVICE
SOCIETA’
RAGIONE_SOCIALE
PER
AZIONI
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4420/2018 depositata il 09/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 9.10.2018 la Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’impugnazione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, del lodo arbitrale in data 20.11.2017, che aveva regolato i rapporti tra le componenti dell’ATI costituita tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Proposto ricorso per cassazione da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE aveva resistito con controricorso.
Con atto in data 11.11.2024, notificato alla controparte costituita, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, considerato che ‘la società RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta a procedura concorsuale, con la successiva risoluzione dell’appalto precedentemente stipulato con il RTI’ formato dalla ricorrente, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE quale mandante, e che il Tribunale di Genova, sezione specializzata per l’impresa, ha dichiarato legittima la risoluzione dell’appalto con sentenza del 12.8.2024: RAGIONE_SOCIALE ha instato per la compensazione delle spese.
L’amministratore giudiziario di RAGIONE_SOCIALE, munito di specifica autorizzazione, ha accettato la rinuncia a spese compensate.
L’atto di rinuncia e l’accettazione sono intervenuti prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 26.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
RAGIONE_SOCIALE ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese processuali di fase formulata da RAGIONE_SOCIALE
Si compensano pertanto le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stato dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito:
l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione prima civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.;
-compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 26.11.2024.