Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33725 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33725 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15017-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente
Oggetto
R.G.N. 15017/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 10/05/2017 R.G.N. 864/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE:
Con decreto depositato il 10.5.2017, la Corte d’appello di Perugia ha confermato analogo provvedimento con cui il Tribunale di Perugia aveva omologato il concordato preventivo proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
la Corte, in particolare, nel rigettare le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concernenti la parziale falcidia RAGIONE_SOCIALEe sue pretese, concernenti crediti per contributi previdenziali non pagati, ha ritenuto che l’omologazione del concordato non dovesse sottostare alla previa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dal D.M. 4 agosto 2009, trattandosi di normativa di natura secondaria che non potrebbe compromettere l’ampiezza RAGIONE_SOCIALEa cognizione giudiziale nelle procedure concorsuali, senza con ciò stesso violare le norme primarie sovraordinate in materia;
avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, deducendo due motivi di censura;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso;
il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso;
in vista RAGIONE_SOCIALEa adunanza camerale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa adesione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente e richiesta di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘integrale pagamento del dovuto;
il Collegio ha riservato nel termine di 60 gg. il deposito RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
CONSIDERATO che:
Con il primo motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa L. Fall., artt. 160,166,180 e 182-ter, per avere la Corte di merito ritenuto che nel caso di specie, in cui il concordato preventivo non si era accompagnato ad alcuna transazione previdenziale, non si dovesse nemmeno valutare la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2009, né di alcun altro criterio di valutazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbero in specie i principi dettati da CGUE, 7.4.2016, C-546/14, di talché quanto meno si sarebbe dovuto accertare che il credito non avrebbe potuto ricevere trattamento migliore in sede di fallimento;
con il secondo motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo compendio normativo di cui al primo motivo per non avere la Corte territoriale ritenuto la natura di norma di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALEa L. Fall., art. 182-ter, che – nel testo introdotto dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81 – stabilisce che il concordato preventivo concernente crediti per contributi previdenziali può avvenire solo nella forma RAGIONE_SOCIALEa transazione previdenziale;
viene in rilievo la esplicita rinuncia al ricorso per cassazione a cui ha manifestato formale adesione la controricorrente;
come statuito da questa Corte di cassazione, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);
peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7
giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);
pertanto, ricorrendone i presupposti, il giudizio va dichiarato estinto; le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, come da richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti;
non ricorrono i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre