Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 387 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 387 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12021-2017 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, MALDARELLA SANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 206/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 21.02.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.05.2022 dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che si è espresso per il rigetto dei
primi quattro motivi di ricorso e per la declaratoria di inammissibilità dei restanti.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME e COGNOME NOME citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi -Sezione distaccata di Ostuni i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, contestando ai convenuti vizi e difformità degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato, tali da rendere impossibile la sottoscrizione dell’atto definitivo di compravendita. Nell’atto di costituzione in giudizio, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli attori, promissari acquirenti. Il Tribunale di Brindisi respingeva le domande attoree e, in parziale accoglimento di quelle dei convenuti, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento degli attori, riconoscendo altresì ai promittenti venditori il diritto di ritenere la caparra ricevuta.
I sigg.ri COGNOME NOME NOME COGNOME NOME interponevano gravame avverso la predetta pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce la quale, con sentenza n. 541/2005, assumendo che il caso in esame fosse sussumibile nella fattispecie di consegna di aliud pro alio , dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per responsabilità dei promittenti venditori.
Impugnata la decisione con ricorso per cassazione promosso dai sigg.ri COGNOME COGNOME e COGNOME NOME, questa Corte, con sentenza n. 21472 del 30.10.2012, ritenendo non sufficientemente motivata la decisione del giudice di seconde cure, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce a cura degli attuali ricorrenti, con nuova sentenza n. 206/2017 qui impugnata i giudici salentini rigettavano l’originario gravame e confermavano la sentenza del Tribunale di Brindisi, dichiarando risolto il contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento degli originari attori, promissari acquirenti.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandolo a sette motivi.
Resistevano con controricorso i sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’udienza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa.
CONSIDERATO CHE:
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
1.1. Gli adempim enti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016).
1.2 . Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
1.3. Nella specie, avendo trovato le parti una composizione bonaria relativamente all’oggetto della ca usa, l’atto di rinuncia comunicato dai sigg.ri COGNOME COGNOME e COGNOME NOME è stato accettato dai sigg.ri
COGNOME NOME e COGNOME NOME, e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori.
Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda