Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28223 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Proprietà – Accertamento – Coniugi -Rinuncia al ricorso
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 14767/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Siracusa, con procura speciale apposta a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresenta e difende con procura speciale con autentica notarile della AVV_NOTAIO NOME COGNOME del
15 marzo 2023 rep. n. 16331 dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dello stesso difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1279/2007 pubblicata il 10 luglio 2017, impugnata a seguito di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della Corte d’appello di Catania del 19.03.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2007 NOME COGNOME evocava, dinanzi al Tribunale di Siracusa, NOME AVV_NOTAIO chiedendo di accertarsi la comproprietà della casa coniugale previa dichiarazione di annullamento per errore della clausola contenuta nel ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi, limitatamente alla parte in cui ella riconosceva il coniuge unico proprietario del bene.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del AVV_NOTAIO, il Tribunale adito, con sentenza n. 1279/2017, accoglieva la domanda dell’attrice riten endo irrilevanti le dichiarazioni unilaterali rese dalla medesima nel verbale di separazione.
In virtù di impugnazione interposta da NOME COGNOME, la Corte d’appello di Catania, nella resistenza dell’appellata, con ordinanza ex art. 348bis c.p.c. del 19 marzo 2018, dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la sentenza del giudice di prime cure conforme a diritto.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa ricorre il AVV_NOTAIO, sulla base di un unico motivo, cui resiste la COGNOME con controricorso.
In data 27.12.2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e solo con la fissazione dell’adunanza camerale al 21 aprile 2023, parte controricorrente ha fatto pervenire atto di adesione in data 03.04.2023.
L’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’ accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente – soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, da quanto sopra consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate fra le parti, stante il tenore della stessa adesione e come si evince dalle premesse della stessa rinuncia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda