Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28156 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 854-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 401/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/06/2020 R.G.N. 129/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
Dirigenza SSN Omessa
graduazione funzioni Conseguenze Rinuncia al ricorso
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha riformato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva integralmente respinto le domande ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli appellanti, tutti dirigenti medici, le somme indicate nel dispositivo della pronuncia, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali non hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati. 3. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso, ex art. 380 bis 1
cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso.
Con atto dell’11 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.
La mancata costituzione degli intimati esime dal provvedere sulle spese.
N on sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto,
improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzio ne del giudizio di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del 26 settembre 2023