Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30010 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; controricorrente avverso la sentenza n. 2464/2020 depositata il 18 settembre 2020 della Corte di appello di Bologna.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. Il Tribunale di Forlì ha ingiunto a NOME il pagamento
dell’importo di euro 70.000,00 in favore di NOME COGNOME; l’importo costituiva il corrispettivo della cessione di quota della società RAGIONE_SOCIALE intervenuta fra le parti il 22 ottobre 2009.
Ha proposto opposizione COGNOME: ha domandato dichiararsi l’annullamento del contratto per dolo del cedente, posto che lo stesso gli aveva occultato la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, la quale era emersa solo successivamente, a seguito di un accertamento di natura tributaria. In particolare, secondo l’opponente, il consenso all’acquisto della quota era stato viziato sia della natura fittizia di alcuni crediti d’imposta relativi all’anno 2008, sia dalla mancata rappresentazione in contabilità della riscossione di alcuni crediti da parte di COGNOME.
Nella resistenza dell’ingiungente il Tribunale ha respinto l’opposizione.
– In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata riformata.
Ha ritenuto, in breve, la Corte di appello di Bologna: che era emersa la presenza, in contabilità, di fatture di acquisto riferite a rapporti inesistenti; che erano state emesse, da RAGIONE_SOCIALE, fatture di vendita a fronte delle quali risultava la riscossione, da parte di COGNOME, allora amministratore unico della società, di corrispettivi il cui importo non era stato riversato nelle casse sociali; che doveva escludersi vi fosse stata la possibilità, da parte di COGNOME -che pure aveva ricoperto la carica di amministratore nel breve periodo corrente tra il 5 agosto 2009 e il 22 ottobre 2009 -, di avvedersi della reale situazione contabile della società, visto che il riscontro delle irregolarità poste in atto avrebbe potuto emergere solo a seguito di controlli incrociati presso i terzi, emittenti le fatture di acquisto o destinatari delle fatture di vendita.
La sentenza della Corte di Bologna, pubblicata il 18 settembre 2020, è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME
con un ricorso articolato in tre motivi. Il ricorso è stato resistito con controricorso da NOME COGNOME.
─ In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente.
─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto e non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, giusta l’art. 391, com ma 4, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione