Rinuncia al ricorso e fine del processo in Cassazione
La gestione dei tempi processuali e la facoltà delle parti di porre fine a una lite sono pilastri del nostro ordinamento civile. Un caso recente ha evidenziato come la rinuncia al ricorso rappresenti uno strumento procedurale decisivo per chiudere un contenzioso prima che la Suprema Corte si pronunci definitivamente.
Nel caso in esame, riguardante una complessa vicenda di occupazione senza titolo di beni immobili, i ricorrenti hanno scelto di depositare un atto di rinuncia dopo che la causa era già stata fissata per la trattazione. Questa decisione ha attivato un meccanismo previsto dal codice di procedura civile che porta all’immediata estinzione del giudizio.
La procedura di rinuncia al ricorso
L’ordinamento prevede che la parte che ha proposto il ricorso possa rinunciarvi in ogni momento, purché la decisione non sia stata ancora assunta. La rinuncia al ricorso deve essere rituale, ovvero deve seguire forme specifiche per essere considerata valida dal collegio giudicante.
In questa circostanza, la Corte ha verificato che l’atto di rinuncia fosse stato sottoscritto e depositato correttamente. Un elemento fondamentale è stata l’accettazione della controparte. Quando il controricorrente accetta formalmente la rinuncia, il processo si chiude senza che i giudici debbano analizzare i motivi del ricorso originario.
Conseguenze sulle spese di lite
Uno degli aspetti più rilevanti della chiusura anticipata del processo riguarda il carico delle spese legali. Di norma, chi rinuncia dovrebbe farsi carico delle spese sostenute dalla controparte. Tuttavia, se interviene un’accettazione rituale della rinuncia, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese.
Questa dinamica favorisce la risoluzione stragiudiziale o concordata delle liti, permettendo alle parti di trovare un accordo che includa anche la compensazione o l’abbandono delle pretese relative ai costi del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse nell’ordinanza si fondano esclusivamente sull’applicazione rigorosa degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. La Corte ha rilevato che la volontà dei ricorrenti di abbandonare il giudizio è stata espressa in modo chiaro e tempestivo.
Allo stesso modo, l’accettazione della società controricorrente ha rimosso ogni ostacolo alla dichiarazione di estinzione. I giudici hanno quindi ravvisato la sussistenza di tutti i requisiti di legge per evitare la prosecuzione di un’attività giurisdizionale non più richiesta dalle parti in causa.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la rinuncia al ricorso è un diritto potestativo delle parti che, se esercitato correttamente e accettato dalla controparte, conduce alla rapida estinzione del processo. Questo provvedimento sottolinea l’importanza della strategia processuale anche nelle fasi finali del giudizio di legittimità, dove la definizione concordata può evitare ulteriori costi e incertezze legate all’esito della decisione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito della causa e ponendo fine alla lite.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia accettata?
Se la controparte accetta formalmente la rinuncia, la Corte solitamente non dispone alcuna condanna alle spese, lasciandole a carico di chi le ha anticipate.
Fino a quando è possibile rinunciare al ricorso?
La rinuncia può essere presentata fino a quando la Corte non abbia iniziato la deliberazione della sentenza o dell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7300 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7300 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30383/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e di fesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1320/2022 depositata il 22.11.2022 della Corte d’appello di Catanzaro;
Ritenuto che:
la trattazione del ricorso in epigrafe è stata fissata nell’odierna adunanza camerale e che successivamente alla fissazione della
Occupazione senza titolo
trattazione è sopravvenuta una rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti depositata in data 24.11.2025.
Considerato che:
la rinuncia appare rituale ed è stata accettata altrettanto ritualmente dalla controricorrente, l’una e l’altra avendo i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME