Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29191 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15212 del ruolo generale dell’anno 20 17, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Napoli, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale spillata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Napoli, al INDIRIZZO, elettivamente si domiciliano
-controricorrente-
per la cassazione del decreto del tribunale di Napoli depositato in data 8 maggio 2017;
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Accollo dell’iva e finanziamenti sociRinuncia al ricorso.
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
emerge dal decreto impugnato che la RAGIONE_SOCIALE ottenne l’ammissione solo parziale al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE del credito che vantava e, in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, ottenne, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, un’ulteriore parziale ammissione ;
i n particolare, per i profili ancora d’interesse, il tribunale fallimentare ha respinto la ragione di cre dito ancorata all’affermato trasferimento dell’iva infragruppo, perché il consulente tecnico, pur accertando la certezza dell’ammontare degli importi chiesti per l’accollo del debito iva della fallita, aveva rimarcato l’assenza di prova del rapporto sottostante tra le due società, dato dalla mancanza della convenzione posta a base del rapporto di provvista;
i l tribunale ha poi aggiunto che, in relazione all’importo del finanziamento soci di cui l’opponente aveva chiesto l’ammissione il consulente non era riuscito ad accertare se la somma in questione fosse stata versata a titolo di finanziamento o di versamento in conto capitale, di modo che il credito non poteva essere ammesso, poiché la socia non aveva osservato l’onere della prova su di essa incombente;
-ancora, il tribunale ha respinto il capo di domanda concernente le somme oggetto delle ordinanze di somme di terzo pignorato, perché concernenti pagamenti di debiti propri dell’incorporata Circumvesuviana, terza debitrice di RAGIONE_SOCIALE, di modo che, a suo avviso, l’incorporane RAGIONE_SOCIALE nessun titolo avrebbe per ripetere il pagamento coattivo compiuto in danno dell’incorporata ;
nessuna statuizione è contenuta nel decreto in relazione alla ragione di credito numerata 12;
contro questo decreto propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Considerato che:
la ricorrente ha rinunciato al ricorso, allegando la transazione intercorsa col RAGIONE_SOCIALE;
tanto giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.