Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 5/6/2024 CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME.
Cron. n. 21062/2023
R.G.N. 11368/2017
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 21062/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del collegio dei curatori, costituito dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, come da decreto di autorizzazione del giudice delegato emesso il 30/10/2023 e da procura estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al controricorso, d all’AVV_NOTAIO, il quale chiede di
ricevere le comunicazioni e le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cancelleria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
avverso la ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 23347/2023, depositata in data 1 agosto 2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Il giudice delegato del fallimento RAGIONE_SOCIALE disponeva in data 7/10/2020 la vendita senza incanto del compendio immobiliare facente parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita, anche se i beni facenti parte del sublotto n. 2 erano oggetto di contratto di lease back e, dunque, erano di proprietà di terzi.
Nell’ordinanza di vendita del 7/10/2020 si specificava che in caso di omesso versamento del saldo prezzo nel termine fissato l’importo già versato sarebbe stato trattenuto a titolo di penale.
Stante la mancanza di altre offerte la RAGIONE_SOCIALE faceva pervenire alla curatela offerta irrevocabile di acquisto per tutti i beni mobili e immobili oggetti del lotto unico (suddiviso in tre sublotti).
Il giudice delegato, dunque, in data 18/1/2021 disponeva la vendita competitiva, modificando il programma di liquidazione.
Nell’avviso di vendita delle 2/2/2021 si dava atto che il mancato versamento entro il termine fissato di quanto complessivamente dovuto a titolo di saldo avrebbe comportato la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento RAGIONE_SOCIALE cauzione.
Poiché una porzione dei beni era di proprietà di terzi le due RAGIONE_SOCIALE coinvolte rilasciavano procure irrevocabili a vendere: la
RAGIONE_SOCIALE in data 25/2/2021 e la RAGIONE_SOCIALE in data 4/3/2021, entrambe con scadenza al 31/7/2021.
Il 25/5/2021 il giudice delegato procedeva alla aggiudicazione per la somma di euro 10.000.000,00, dando atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto al deposito di idonea cauzione per la complessiva somma di euro 1.020.000,00. Veniva assegnato alla RAGIONE_SOCIALE termine di 180 giorni per il pagamento del saldo prezzo, decorrente dalla comunicazione del provvedimento.
Dovendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale il termine per il pagamento del saldo veniva individuato nel 23/12/2021.
La RAGIONE_SOCIALE comunicava alla curatela in data 19/11/2021 i dubbi sulla legittimazione attiva di quest’ultima alla vendita dei cespiti, chiedendo comunque la stipulazione davanti al AVV_NOTAIO entro il 23/12/2021.
La RAGIONE_SOCIALE presentava istanza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato in data 22/11/2021 e si procedeva all’incontro tra le parti il 24/11/2021.
In data 23/11/2021 la COGNOME rilasciava procura speciale notarile irrevocabile in favore del fallimento al fine di consentire la vendita degli immobili di sua proprietà unitamente a quelli del fallimento, dichiarando di «1.) esprimere il proprio consenso, anche a ratifica, in merito all’operato e ogni attività sino ad ora posta in essere dalla curatela, sotto la supervisione del giudice delegato alla procedura; 2) confermare la partecipazione di propri rappresentanti, muniti degli appositi poteri, in sede di stipula dell’atto notarile di trasferimento dell’immobile di proprietà, alla data che verrà indicata alla curatela dalla RAGIONE_SOCIALE aggiudicataria, chiedendo di essere informata con un congruo anticipo e comunque non inferiore a 20 giorni dalla data del rogito».
In data 24/11/2021 proveniva altra ratifica, del medesimo tenore letterale, da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il 24/11/2021 si svolgeva l’incontro tra i rappresentanti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la curatela.
In tale incontro, il difensore ed il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venivano messi a conoscenza delle intervenute ratifiche «dichiara dissipata ogni incertezza e la precisa volontà RAGIONE_SOCIALE propria assistita al versamento del saldo prezzo al massimo entro il 10 dicembre, rappresentando altresì di aver già interloquito con il AVV_NOTAIO scelto per la stipula dell’atto di trasferimento nella persona dell’AVV_NOTAIO, indicando come data approssimativa RAGIONE_SOCIALE stipula quella del 20 dicembre o altra data da concordare con la curatela».
Con pec del 6/12/2021 la RAGIONE_SOCIALE tornava a chiedere le procure e, comunque, la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.
In pari data la curatela evidenziava che la trasmissione delle procure al AVV_NOTAIO era ormai attività ultroneo, in quanto le RAGIONE_SOCIALE sarebbero state presenti all’atto con propri rappresentanti.
In data 13/12/2021 la RAGIONE_SOCIALE chiedeva nuovamente la trasmissione delle procure al AVV_NOTAIO.
Il 17/12/2021 il AVV_NOTAIO accettava l’incarico richiedeva la documentazione relativa a: legittimazione RAGIONE_SOCIALE curatela vendere; titolarità formale dei beni; certificazione energetica; situazione urbanistico-catastale.
In data 17/12/2021 la curatela rispondeva al AVV_NOTAIO, trasmettendo le ratifiche delle due RAGIONE_SOCIALE venditrici del 23/11/2021 e del 24/11/2021, avvertendo che le RAGIONE_SOCIALE avevano intenzione di presentare alla stipula dell’atto, anche se con preavviso di 20 giorni.
Con lettera del 27/12/2021 i curatori trasmettevano le procure e le ratifiche.
Quanto all’iter processuale, si evidenzia che il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza RAGIONE_SOCIALE giudicatrice RAGIONE_SOCIALE, con perdita RAGIONE_SOCIALE cauzione, il 25/1/2022.
Il tribunale di Napoli rigettava il reclamo con provvedimento del 23/2/2022. Si dava atto, in tale provvedimento, che: le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano rilasciato al fallimento le deleghe a vendere; che tali RAGIONE_SOCIALE avevano garantito la diretta partecipazione all’atto; che a seguito dell’aggiudicazione per la somma di euro 10.000.000,00, a fronte del valore stimato in euro 110.000.000,00 la RAGIONE_SOCIALE giudicatrice non aveva versato il saldo entro i 180 giorni previsti, pur considerando la sospensione feriale dei termini.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva con controricorso il fallimento.
Questa Corte, con ordinanza n. 3210 dell’1/8/2023 rigettava il ricorso.
11.1. In relazione al secondo motivo di ricorso, trattato preliminarmente, ove la RAGIONE_SOCIALE deduceva la violazione degli articoli 1392, 1704 e 1722 c.c., nonché dell’art. 1256 c.c., perché il tribunale non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione dei curatori a vendere e a incassare il corrispettivo, nonché RAGIONE_SOCIALE impossibilità per essi di eseguire la prestazione, trattandosi di immobili proverà dei terzi, questa Corte evidenziava l’esistenza di due procure a vendere.
In particolare affermava – riportando quanto riferito dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente – che «le procure a vendere sono state rilasciate ai curatori da RAGIONE_SOCIALE il 4 marzo 2021 e il 25 febbraio 2021, successivamente, quindi, alla data dell’ordinanza di vendita,
risalente al 7 ottobre 2020», e che «delle procure, ricevute soltanto il 27 dicembre 2021, ossia dopo la decorrenza del termine assegnato per il versamento del saldo, era comunque prevista la scadenza al 31 luglio 2021, antecedente, dunque, alla data fissata dinanzi al AVV_NOTAIO per il rogito».
Questa Corte soffermava in particolare sulla validità delle ratifiche, redatte con forma scritta («con comunicazioni scritte, rispettivamente del 23 novembre 2021 quanto alla RAGIONE_SOCIALE e del 24 novembre 2021 quanto alla RAGIONE_SOCIALE (trasmesse alla ricorrente in data 17 dicembre 2021) le RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato di ratificare l’agire dei curatori e manifestato la disponibilità a presenziare personalmente al rogito, fissato entro la data del 23 dicembre successivo».
Aggiungeva la Corte che «le comunicazioni hanno quindi efficacemente ratificato, in quanto munite del requisito RAGIONE_SOCIALE forma scritta, la condotta tenuta dal curatore», con effetto retroattivo ex art. 1399 c.c.
Inoltre, questa Corte reputava «inammissibile perché privo del requisito di autosufficienza, il riferimento all’irrilevanza delle comunicazioni in questione in considerazione del termine di 20 giorni prima del rogito entro il quale le banche avevano dichiarato di voler essere avvisate. E ciò perché non è dedotto alcun elemento in base al quale ritenere che i curatori, ai quali le comunicazioni erano indirizzate, non vi abbiano provveduto».
Quanto, alla procura di incassare il corrispettivo, la Corte chiosava che «l’art. 1392 c.c. sulla forma RAGIONE_SOCIALE procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come il pagamento; di modo che la rappresentanza a ricevere l’adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente».
11.2. In relazione al primo motivo di ricorso, poi, questa Corte osservava che la vendita era avvenuta «in armonia con la disciplina negoziale», precisando che «tra le condizioni di vendita indicate prima nell’ordinanza di vendita senza incanto e poi nell’avviso di vendita competitiva per anche quella sui tempi di versamento del prezzo, alla quale con la presentazione dell’offerta, conforme a quelle condizioni, la ricorrente ha aderito».
L’incameramento RAGIONE_SOCIALE cauzione, dunque, era «in linea con l’applicazione delle regole negoziali invocate il ricorso».
Peraltro, era stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità «la validità, sul piano negoziale, di una clausola così congegnata, in quel caso inserire un avviso di vendita competitiva».
11.3. In ordine al terzo motivo, con cui si lamentava «la violazione degli articoli 25 e 107 l.f., in quanto il tribunale non avrebbe considerato la carenza di poteri sin dall’origine del giudice delegato», lo reputava assorbito, trattandosi appunto di vendita competitiva pienamente ammissibile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione la RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il fallimento.
La liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso per revocazione.
15.Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione (riportato a pagina 14 del ricorso, sub 1) la RAGIONE_SOCIALE deduce «circa il secondo motivo di ricorso – Errore sul fatto risultante dagli atti e dai documenti».
Con il secondo motivo di impugnazione (riportato a pagina 18 del ricorso, sub 1.1.) la ricorrente si duole «circa il termine di 20
giorni richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE per presenziare al rogito notarile».
Con il terzo motivo di impugnazione (riportato a pagina 23 del ricorso , sub 1.2.) la ricorrente si duole «circa la legittimazione a ricevere il pagamento».
La cassazione ha ritenuto che la rappresentanza a ricevere l’adempimento potesse risultare da una condotta concludente delle due RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di impugnazione (riportato a pagina 25 del ricorso, sub 2) la ricorrente deduce «circa il primo motivo di ricorso – Errore sul fatto risultante dagli atti e dei documenti».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «circa il 3º motivo di ricorso – Errore sul fatto risultante dagli atti dei documenti».
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
6.1. Invero, la ricorrente, per la quale ormai è stata dichiarata la liquidazione giudiziale, ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al giudizio di revocazione pendente innanzi alla Corte di Cassazione RG 21062/2023».
6.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.
«accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli ‘avvocati’ delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche RAGIONE_SOCIALE rappresentanza in giudizio delle controparti.
La controparte ha accettato la rinuncia.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente come richiesto dalle parti.
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo RAGIONE_SOCIALE parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024