Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
R.G.N. 22280/23
C.C. 17/9/2024
Appalto -Esecuzione -Pagamento corrispettivo
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22280NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. depositata il 30 aprile 2024, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 545/2023, pubblicata il 3 aprile 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dal ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
esaminato l’atto di rinuncia al ricorso del 26 agosto 2024, con contestuale accettazione della controparte, depositato il 2 settembre 2024.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 457/2009 del 3 agosto 2009, il Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Altamura) ingiungeva il pagamento, a carico di COGNOME NOME e in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 8.800,00, oltre interessi di mora, a titolo di corrispettivo per la fornitura ‘chiavi in mano’ e l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di proprietà dell’ingiunto, come da contratto del 16 giugno 2008.
Proponeva opposizione COGNOME NOME, spiegando contestuale domanda riconvenzionale ai fini di far valere la garanzia per i vizi dell’impianto installato.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, eccependo la decadenza dalla garanzia azionata.
Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 4246/2018, depositata il 12 ottobre 2018, accoglieva l’opposizione e, per
l’effetto, revocava il provvedimento monitorio opposto e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannava la società opposta al pagamento, in favore dell’opponente, della somma di euro 910,00, oltre interessi, all’esito della compensazione con le spettanze dovute all’appaltatore.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, in ragione del regolare completamento e collaudo dei lavori commissionati.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 7.550,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
4. -All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 18 marzo 2024, depositata il 19 marzo 2024, accettata il 20 marzo 2024, comunicata il 20 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 30 aprile 2024, COGNOME NOME ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
Quindi, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame o l’errato esame circa un fatto principale decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di tenere conto della mancata ultimazione dei lavori e del mancato collaudo degli stessi, pervenendo così ad una decisione contraddittoria.
E ciò per aver posto a base della decisione le testimonianze rese dai testi COGNOME e COGNOME nonché le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non valorizzando le altre prove raccolte.
2. -Sennonché, come anzidetto, con atto del 26 agosto 2024, il ricorrente ha rinunciato al giudizio e, contestualmente, la controricorrente ha accettato la rinuncia.
L’atto è stato depositato in via telematica il 2 settembre 2024.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda