Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16609 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso cui è domiciliato, e dall’a vvAVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato presso l’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso cui è domiciliato, unitamente all’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOME , NOME COGNOME , RAGIONE_SOCIALE , COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME ;
intimati
avverso la sentenza n. 1089/2022 depositata il 23 giugno 2022 della Corte di appello di Palermo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, componenti del consiglio di amministrazione di detta società dal 2007, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sindaci, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato alla stessa nell’esercizio delle loro funzioni.
COGNOME, COGNOME e COGNOME si sono costituiti, hanno contestato gli addebiti loro mossi dagli attori e avanzato analoga domanda nei confronti di COGNOME, in quanto amministratore unico della società dal 2002 fino ai primi mesi del 2007.
Con sentenza del 2 febbraio 2016 il Tribunale ha condannato COGNOME al pagamento del complessivo importo di euro 337.867,06, oltre interessi, in favore della società; ha altresì condannato COGNOME, COGNOME e COGNOME al risarcimento del danno liquidato nel complessivo importo di euro 1.840.598,00, sempre in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta pronuncia hanno proposto separati appelli, poi riuniti, COGNOME e COGNOME. Hanno spiegato appello incidentale COGNOME e la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE (società per cui era stata nel frattempo aperta la procedura concorsuale).
Con sentenza pubblicata il 23 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo ha rideterminato l’ammontare di quanto dovuto da COGNOME e COGNOME nei confronti della curatela in complessivi euro 682.384,91, oltre interessi e rivalutazione, e rideterminato, altresì, l’importo delle spese di lite cui era stato condannato, con la sentenza di primo grado, COGNOME.
Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME.
I suddetti hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi.
Consta l ‘ accettazione formulata dal fallimento, sicché sul punto nulla deve disporsi in punto di spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..
Con riguardo alle altre parti non risultano depositati atti di accettazione: nondimeno, nessuno dei controricorrenti alle impugnazioni rinunciate ha manifestato l’intendimento di ottenere la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; e del resto, le rinunce risultano collocarsi nel quadro di un regolamento transattivo che ha coinvolto tutti i contendenti. Con riguardo a queste posizioni appare quindi giustificatala la mancata condanna dei rinuncianti al pagamento delle spese (condanna che non consegue, di necessità, alla rinuncia non accettata: art. 391, comma 2, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione