Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12111/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura allegata al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto: Revocatoria ordinaria
-Atto di rinuncia – Estinzione.
CC 29.04.2025
Ric. n. 12111/2023
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2642/2022 pubblicata il 24.11.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
1. Con sentenza n. 1061/2014 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE S.A. rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, dei seguenti atti: ‘ 1) atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in data 15/11/11 rep.47414, trascritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 17/11/11 al n.NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di NOME COGNOME: a) appartamento per abitazione posto in INDIRIZZO INDIRIZZO, lato destro per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, con annessa corte esclusiva RAGIONE_SOCIALEa superficie complessiva di mq.1.500, con annesso un locale ad uso ricovero auto al piano interrato; beni identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fol.55, particella 335 sub 603, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9 (appartamento e corte esclusiva) sub 605, categoria C/6, classe 8, consistenza mq.24 (locale ad uso ricovero auto), compresi anche i diritti di comproprietà sulle parti condominiali costituite dalla corte di accesso a comune e la rampa di accesso al locale ad uso ricovero auto distinte al fol.55 con la particella 335 sub 601; 2) atto pubblico di compravendita ai rogiti del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in data 26/7/2012, rep.47918,
CC 29.04.2025
Ric. n. 12111/2023
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
trascritto alla RAGIONE_SOCIALE in data 23/8/2012, al n.NUMERO_DOCUMENTO particolare, avente ad oggetto i medesimi beni descritti sub a)’ ;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano gravame nei confronti RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure dinanzi la Corte di Appello di Firenze.
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, si costituiva chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello , con conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimmità;
ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis .1 c.p.c..
Considerato che
anteriormente all’udienza, con atto del 15 aprile 2025 le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, ult. co., cod. proc. civ.;
non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEa banca intimata.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.
CC 29.04.2025
Ric. n. 12111/2023
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2025
Il Presidente NOME COGNOME