Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4594/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , come da procura allegata al ricorso , ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
– ricorrenti –
contro
Fall. n. 1168/05 RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Oggetto: Revocatoria ordinaria
–
PDA
–
Opposizione
–
Rinuncia – Estinzione.
CC 28.02.2025
Ric. n. 4594/2023
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME giusta procura in calce al controricorso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, e come domicilio digitale;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 7834/2022 della Corte d’appello di Roma , pubblicata in data 2 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di Roma, con sentenza n.5608/2019, rigettava la domanda proposta dal Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE con cui aveva convenuto in giudizio, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento della nuda proprietà di un immobile, sito in Roma, INDIRIZZO, ceduto dal COGNOME alla coniuge NOME in esecuzione di accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Roma in data 25/6/2013;
l a Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7834/2022, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda originaria del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di quest’ultimo l’atto di trasferimento relativo alla nuda proprietà dell’appartamento de quo ;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sorretto da sei motivi di ricorso; ha resistito con controricorso il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominata AVV_NOTAIO Relatrice, dr.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME, in data 31/01/2024 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando
CC 28.02.2025
Ric. n. 4594/2023
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE l’ improcedibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 20/02/2024;
parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 1 marzo 2024;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
in data 13 dicembre 2024 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinuncia al ricorso e accettazione, in cui hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio in ragione di un intervenuto accordo transattivo tra le parti, con spese compensate.
Considerato che
attesa l’istanza congiunta di rinuncia al ricorso e contestuale relativa accettazione depositata dalle parti, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione