Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 681 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15423/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE MILANORAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio (pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli
Oggetto: Fideiussione
–
Atto
di rinuncia congiunta
–
Estinzione.
CC 6.11.2024
Ric. n. 15423/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, avvgiorgioEMAIL, EMAIL)
-controricorrente ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed ex lege domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio;
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 512/2022, pubblicata in data 5/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
1. il Tribunale di L’Aquila , in accoglimento dell’opposizione di Commerzbank avverso il decreto ingiuntivo n.208/16 emesso in suo danno per il pagamento della somma pretesa a titolo di garanzia fideiussoria del contratto di affitto di tre opifici industriali, stipulati nel novembre 2012, tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda di pagamento a tale titolo del Fallimento e dichiarava l’inammissibilità della domanda di pagamento avanzata in sede di opposizione dalla Curatela nei confronti della società garantita RAGIONE_SOCIALE, affittuaria dei beni di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dalla Banca opponente, con condanna della Curatela alle spese del primo grado;
CC 6.11.2024
Ric. n. 15423/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
in accoglimento dell’appello della Curatela del Fallimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 658.184,00, oltre interessi ed in accoglimento della domanda di RAGIONE_SOCIALE nei riguardi della chiamata in causa, RAGIONE_SOCIALE ha condannato quest’ultima a rifondere alla prima quanto versato alla curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della stessa sentenza d’appello, con condanna delle parti appellate, in solido tra loro, a rifondere alla Curatela appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio;
Commerzbank ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha resistito con controricorso e proposto, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da cinque motivi;
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.
Considerato che
va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza, con atto del 29 settembre 2024, le parti hanno depositato congiunto atto di rinuncia, sottoscritto da dai difensori di tutte le parti a tale riguardo autorizzati come da procure speciali in atti;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.;
il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.;
ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
CC 6.11.2024
Ric. n. 15423/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della