Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34330 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17142-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Estinzione del
processo per rinuncia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 1619/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 987/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che :
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che, sul presupposto della nullità della cessione di ramo d’azienda dalla predetta società a RAGIONE_SOCIALE (dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5129/2019) e del mancato ripristino del rapporto di lavoro, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla lavoratrice NOME COGNOME le retribuzioni dovute dalla messa in mora.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.
149 del 2022.
Considerato che:
4. Preliminarmente, si dà atto che RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioŁ, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);
5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perchØ sia dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera
la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese.
Così deciso nell’adunanza camerale del 17.10.2023