Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1861-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 434/2019 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 1022/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con il decreto in atti, definitivamente pronunciando sull’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proposta da COGNOME NOME respingeva il ricorso e condannava la
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del fallimento, nella misura liquidata nel provvedimento;
avverso tale decreto la predetta ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi ai quali ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con controricorso, illustrato da successiva memoria;
successivamente, con atto depositato in data 26 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale COGNOME NOME ha dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con compensazione delle spese;
la controparte costituita ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore;
l’art. 391 c.p.c. prevede che con il provvedimento che dichiara l’estinzione il giudice può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, che nel caso di specie vanno quindi liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; si dà atto che non sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, nell’importo complessivo di euro 200,00 per esborsi ed euro
2000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor so a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 31.1.2024