Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32469 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29367-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
Oggetto
R.G.N. 29367/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 591/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania di accoglimento del gravame proposto da INPS e di rigetto del proprio appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa di parziale accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento da Euro 167.381 emessa nel 2009, per recupero contributi aziende dal 1981 al 1994 e DM insoluti anno 2008, originata da un diverso inquadramento nel settore commercio, anziché artigiano, dei lavoratori dipendenti addetti all’officina aziendale, stanti un pregresso giudizio di illegittimità del verbale INPS del 7/6/1994 e l’accolta domanda riconvenzionale per la pretesa contributiva in relazione ad un solo dipendente contabile cessato nel 1998.
Nei motivi di ricorso la società, già in concordato preventivo, lamenta l’omessa pronuncia sulla decadenza di INPS costituitasi tardivamente in primo grado dalle eccezioni, deduzioni e richieste difensive ex art. 416 cpc, l’omessa pronuncia sulla nullità dell ‘opposta cartella ed erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, l’erronea interpretazione della pronuncia di illegittimità del verbale ispettivo con riferimento al dipendente
inquadrato nel settore commercio, l’errata interpretazione sulla pretesa relativa ai contributi anno 2008, e la violazione di legge nell’applicazione del regime sanzionatorio per evasione contributiva anziché per omissione.
L’INPS s i costituisce con controricorso; altra controparte è rimasta intimata.
In data 21/9/2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata dichiarata dal Giudice delegato in data 8/2/2020 l’accertata completa esecuzione del concordato preventivo quale provvedimento conclusivo della procedura n. 7/2013 del Tribunale di Ragusa, e chiede la compensazione delle spese.
CONSIDERATO CHE
La rinuncia, quale dichiarazione unilaterale recettizia produttiva di effetti processuali, determina il venir meno dell’inter esse a proseguire nel gravame. Nel caso di specie, la ricorrente con atto ritualmente sottoscritto dal rappresentante legale della società, dal suo liquidatore giudiziario e dal difensore munito di procura generale, ha esplicitamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’instaurato ricorso per cassazione in ragione della chiusura del concordato preventivo; ha, così, univocamente espresso la propria volontà abdicativa alle doglianze esposte avverso la sentenza impugnata, che resta quindi definitiva, e si è in tal modo palesata una condizione di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. 23327/24, 13923/19), al quale la stessa rinunciante aveva dato avvio, dovendosi escludere ogni valutazione su di esso.
Alla rinuncia al ricorso fa seguito, dunque, l’effetto estintivo del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
In ordine alla statuizione sulle spese di lite, deve darsi atto che la controparte costituita non ha aderito alla rinuncia, e pertanto non si ricade nell’ipotesi di esclusione della pronuncia di condanna alle spese prevista al IV comma dell’art. 391 c.p.c. Per contro, l’ordinanza di estinzione resa a mente del secondo comma ‘può condannare la parte che vi ha dato causa’ : nel caso di specie, viene in rilievo la dilatata tempistica nella comunicazione della ragione giustificativa della rinuncia, atto depositato telematicamente nell’imminenza dell’adunanza camerale a fronte di un provvedimento di chiusura del concordato risalente a circa quattro anni e mezzo prima (con verosimile definizione in quella sede della residua pretesa contributiva dell’ente previdenziale); non si ravvisano, pertanto, ragioni giustificative della richiesta compensazione totale delle spese di lite. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle stesse, in favore della controparte costituita, liquidate in un importo commisurato al valore della controversia.
Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 34025 del 2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi e spese generali, in favore della costituita controparte.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 26