Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE RINUNCIA AL RICORSO MOTIVATA DA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE –
CONSEGUENZE
R.G.N. 1170/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
Adunanza camerale sul ricorso 1170-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 566/2020 d ella Corte d’appello di Lecce, depositata in data 31/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
In fatto e in diritto
che NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 566/20, del 31 luglio 2020, della Corte d’appello di Lecce, Sezione Specializzata Agraria, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3200/19, del 23 ottobre 2019, del Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata Agraria -ha confermato l’accertata occupazione ‘ sine titulo ‘, da parte del loro dante causa ‘ iure heriditatis ‘ NOME COGNOMECOGNOME COGNOME compendio immobiliare denominato ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, sito in agro di Nardò, INDIRIZZO‘INDIRIZZO, e la conseguente condanna degli odierni ricor renti al rilascio in favore della società RAGIONE_SOCIALE;
che riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la predetta società, assumendo di aver acquistato da NOME e NOME COGNOME, in data 10 marzo 2003, il compendio immobiliare di cui sopra, sul presupposto che lo stesso fosse libero da persone e cose, avendone, invece, constatato l’occupazione da parte tra gli altri -di NOME COGNOME, conveniva il medesimo in giudizio, unitamente ad ogn’altro occupante abusivo, affinché tutti fossero condannati al rilascio e al risarcimento dei danni, non senza, però, agire anche nei confronti dei COGNOME, affinché ne fosse accertato l’inadempimento all’obblig o di consegna dei beni venduti, con accoglimento della domanda di garanzia ex art. 1483 cod. civ.;
che costituitosi in giudizio il COGNOME, lo stesso assumeva di detenere i terreni in oggetto fin dal 1957, in forza di regolare contratto di affitto agrario, prorogatosi senza soluzione di
continuità, concluso con NOME COGNOME, dante causa dei germani NOME;
che il medesimo NOME COGNOME deduceva, altresì, di aver regolarmente effettuato il pagamento del canone di affitto annuale, oltre ad aver proceduto ad un’attenta e scrupolosa opera di bonifica dei terreni, per tale motivo proponendo domanda riconvenzionale per la riscossione dell’inde nnità di miglioramento dei fondi, ex art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
che la Sezione Specializzata del Tribunale di lecce (innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, dopo che quella ordinaria, su eccezione del NOME, si era dichiarata incompetente), definita la controversia quanto agli altri convenuti in giudizio, in relazione alla posizione del NOME -al quale erano subentrati gli eredi, dopo la sua morte -pronunciava sentenza di condanna al rilascio, sul presupposto del carattere abusivo dell’occupazion e, respingendo ogni altra domanda;
che esperito gravame dagli eredi del COGNOME, il giudice d’appello lo rigettava integralmente ;
che avverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione i COGNOME e la COGNOME, sulla base di cinque motivi;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 83 del decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente del Tribunale ( recte : della Corte d’appello) di Lecce n. 34/20, oltre a ‘insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia’, con ‘conseguente nullità della sentenza’ impugnata ‘per mancata fissazione dell’ udienza di discussione della causa’, benché richiesta dal procuratore degli appellanti con le note di trattazione del 16 giugno 2020;
che il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ‘per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado’, oltre a ‘insufficiente motivazione su un punto e ssenziale della controversia’ ;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ‘per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado con riferimento alla norma di cui all’art. 936 cod. civ.’, oltre a ‘insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo’ ;
che il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ‘per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado sotto altro profilo con riferimento all’art. 41 del la legge n. 203 del 1982’, oltre a ‘insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia’ ;
che, infine, il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 91 e 92 cod. proc. civ., oltre a ‘insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia’ ;
che sono rimasti soli intimati sia la società RAGIONE_SOCIALE che i COGNOME;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che non consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte;
che i ricorrenti hanno depositato (preteso) ‘ atto di rinuncia al ricorso ‘, sul presupposto di un’intervenuta transazione, evidenziando la propria carenza d’interesse ad una pronuncia di questa Corte;
che , pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso, per riconoscimento del sopravvenuto difetto di interesse, così dovendosi intendere la sostanza della richiesta di parte ricorrente;
che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti la società RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE solo intimati;
che a carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, n. 13636, Rv. 63568201).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della