Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue Prima della Sentenza
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può cambiare radicalmente le sorti di un giudizio, portando alla sua conclusione anticipata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo meccanismo e le sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda le spese legali. Il caso in esame, originato da una controversia in materia di responsabilità sanitaria, si è concluso non con una decisione nel merito, ma con una dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia presentata dalla parte ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una causa per responsabilità sanitaria. Un’Azienda Sanitaria Locale, dopo essere risultata soccombente in secondo grado, aveva deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello presentando un ricorso per cassazione. Le controparti, una paziente e la sua compagnia di assicurazioni, avevano scelto di non costituirsi nel giudizio di legittimità, rimanendo quindi “intimate”.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse esaminare i motivi del ricorso, l’Azienda Sanitaria ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto ha di fatto interrotto l’iter processuale, spostando l’attenzione della Corte dalla questione di merito alla presa d’atto di questa nuova volontà della parte ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione ha agito in modo conseguenziale. Ha dichiarato superfluo l’esame dei motivi di impugnazione, in quanto l’atto di rinuncia ha privato il ricorso stesso del suo oggetto. La decisione della Corte, quindi, non è entrata nel vivo della questione sulla responsabilità sanitaria, ma si è limitata a prendere atto della volontà della ricorrente di non proseguire il giudizio.
L’effetto principale di questa scelta è stato, come previsto dalla legge, l’estinzione del giudizio. Il processo si è concluso senza una sentenza che stabilisse chi avesse ragione o torto nel merito della controversia.
La Questione delle Spese Legali
Un aspetto fondamentale dell’ordinanza riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha stabilito che nulla dovesse essere disposto per le spese. Questa decisione è una diretta conseguenza della cosiddetta indefensio delle parti intimate. Poiché la paziente e la compagnia assicurativa non si erano costituite in giudizio e non avevano svolto alcuna attività difensiva, non avevano sostenuto costi che potessero essere rimborsati.
Nessun Raddoppio del Contributo Unificato
Infine, la Corte ha chiarito che non ricorrevano le condizioni per applicare l’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte il cui ricorso è integralmente respinto, inammissibile o improcedibile. Poiché il giudizio si è estinto per rinuncia, non si è verificata nessuna di queste ipotesi, escludendo così l’obbligo di versare il doppio contributo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono strettamente procedurali e si fondano su principi consolidati.
1. Centralità della Rinuncia: La rinuncia è un atto dispositivo della parte che preclude al giudice qualsiasi valutazione sul merito della controversia. Una volta depositata, l’unica conseguenza possibile è la dichiarazione di estinzione del giudizio.
2. Effetti dell’Indefensio sulle Spese: Il principio generale della soccombenza, secondo cui chi perde paga le spese, non si applica se la controparte non ha partecipato al giudizio. Non essendoci stata attività difensiva da parte delle intimate, non vi sono spese da liquidare a loro favore.
3. Interpretazione Restrittiva delle Sanzioni Processuali: La norma sul raddoppio del contributo unificato ha carattere sanzionatorio e si applica solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). L’estinzione per rinuncia è un esito diverso e, come confermato da precedenti giurisprudenziali citati nell’ordinanza, non rientra in tale perimetro applicativo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per porre fine a una controversia, magari a seguito di un accordo transattivo o di una rivalutazione delle probabilità di successo. In secondo luogo, chiarisce che la gestione delle spese processuali in caso di rinuncia è strettamente legata al comportamento della controparte: se questa non si difende, non avrà diritto ad alcun rimborso. Infine, ribadisce che l’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta l’applicazione di sanzioni come il raddoppio del contributo unificato, rendendo questa opzione processualmente meno onerosa rispetto a una sconfitta nel merito.
Cosa succede se la parte che ha presentato un ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
Il giudizio viene dichiarato estinto. La Corte non esamina i motivi del ricorso, ma si limita a prendere atto della volontà della parte di porre fine al processo.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Se le altre parti (intimate) non si sono costituite in giudizio e non hanno svolto attività difensiva, la Corte non emette alcuna statuizione sulle spese. In sostanza, nessuna parte viene condannata a pagare le spese legali dell’altra.
Perché la Corte non ha applicato il raddoppio del contributo unificato in questo caso?
La Corte non ha applicato il raddoppio del contributo unificato perché tale sanzione è prevista solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. L’estinzione del giudizio per rinuncia è un esito diverso e non rientra tra le ipotesi che fanno scattare tale obbligo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
Oggetto: Responsabilità
sanitaria – Rinuncia –
Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10796/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale in calce ricorso, domiciliata elettivamente in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL, EMAIL, EMAIL);
– ricorrente –
CC 12.07.2024
Ric. n. 10796/2021
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
contro
NOME COGNOME ;
RAGIONE_SOCIALE ;
– intimate – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 269/2021 pubblicata in data 3/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
lRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 269/2021, pubblicata in data 3.02.2021, articolato in quattro motivi; sebbene intimate, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
la parte ricorrente ha depositato in data 27 giugno 2024 atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che
superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso, tenuto conto che è stata depositata in data 27 giugno 2024 la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ;
va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio e, stante l’ indefensio delle parti intimate, nulla va disposto per le spese;
non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015 n. 19560 e Cass. Sez. 3, 5/12/2023 n. 34025).
Per questi motivi
la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al presente ricorso.
CC 12.07.2024
Ric. n. 10796/2021
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione