Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA), ora Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia al giudizio, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo curatore pro -tempore , rappresentata e difesa, in forza di decreto di nomina del Giudice delegato del 12 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 24/4/2024
Vendita -Simulazione assoluta -Interesse ad agire
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1293/2019, pubblicata il 29 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visto l’atto di rinuncia al giudizio di legittimità del 22 marzo 2024, notificato il 23 marzo 2024, con successiva accettazione della rinuncia avversaria del 25 marzo 2024, notificata il 26 marzo 2024, atti depositati il 28 marzo 2024.
FATTI DI CAUSA
1. -La Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Firenze, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire dichiarare la simulazione assoluta e, per l’effetto, la nullità del contratto di compravendita per atto pubblico del 5 dicembre 2003, rep. n. 43.142, racc. n. 7.624, registrato a Firenze il 5 dicembre 2003, al n. 6927, trascritto il 9 dicembre 2003, r.g. n. 46.667, r.p. n. 30.346, con cui la società fallita aveva venduto alla convenuta l’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 57/2017, depositata l’11 gennaio 2017, accoglieva la spiegata domanda e, per l’effetto, dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di vendita e, per l’effetto, la sua nullità e la sua radicale inefficacia.
-Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’erronea valutazione degli elementi probatori in atti.
Resisteva all’impugnazione la Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile o rigettato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimata Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
-Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’interesse ad agire per ottenere la declaratoria di simulazione dell’atto di vendita nonostante l’entità del debito garantito da ipoteca da parte della banca, che aveva agito esecutivamente sul cespite, tanto da escludere che alcun vantaggio sarebbe potuto derivare dall’accoglimento della domanda.
-Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 132 c.p.c., con motivazione
apparente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale adottato argomentazioni perplesse in ordine all’affermazione che il prezzo della vendita non fosse mai stato corrisposto.
-Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., stante l’apparenza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
-Sennonché, come anzidetto, con atto del 22 marzo 2024, notificato il 23 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 25 marzo 2024, notificato il 26 marzo 2024, la controricorrente ha accettato la rinuncia.
Entrambi gli atti sono stati depositati il 28 marzo 2024.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda