Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5662/2022 R.G. proposto da :
DAL NOME e COGNOME rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 268/2021 depositata il 2/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 310/2020, dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti del fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato in data 2 ottobre 2012 da NOME
COGNOME e NOME COGNOME avente ad oggetto alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Fonte.
La Corte distrettuale di Trento, con sentenza pubblicata in data 2 dicembre 2021, rigettava l’appello presentato da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del fallimento.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito del relativo potere, e per adesione dal difensore della procedura controricorrente, munito anch’esso del relativo potere.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma 26 marzo 2025.