Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15625/2023 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma,
Oggetto: società – rinuncia
alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC EMAIL
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1968/2023, pubblicata il 4 maggio 2023, notificata il 5 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
NOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli dell’importo di € 104.415,00, richiesto da RAGIONE_SOCIALE per crediti a vario titolo (conto prelevamento, crediti, acconti su utili) derivanti dal rapporto di partecipazione societaria e risultanti dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, deducendo che i bilanci prodotti non fossero idonei ad assolvere l’onere della prova in capo all’attore ;
che, costituitosi in giudizio il Fallimento della società opposta, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione , revocando il decreto ingiuntivo per effetto della compensazione con l’importo di un altro decreto ingiuntivo in favore della socia, rigettandola nel resto e condannandola al pagamento del minor importo di € 72.690,00 ;
che il tribunale, come risulta dalla sentenza impugnata, ha ritenuto provata la pretesa della società fallita avuto riguardo, in particolare, al verbale di assemblea del 30 maggio 2015 in cui i soci, compresa l’opponente, si erano impegnati alla restituzione ;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto inammissibile l’appello della socia , giudizio nel quale si è costituito ex art. 111 Cost. RAGIONE_SOCIALE quale assuntore del concordato fallimentare RAGIONE_SOCIALE
che, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’appellante non avesse impugnato compiutamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado, in quanto gli importi delle poste a credito erano stati riportati nella nota integrativa del bilancio, non oggetto di contestazione da parte dell’appellante e che la delibera di approvazione del bilancio non era stata impugnata, profili assorbenti rispetto alla contestazione relativa al verbale di assemblea del 30 maggio 2015, nonché ritenendo irrilevanti le ulteriori prove addotte;
che ha proposto ricorso per cassazione la socia, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la banca e che è stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dalla ricorrente;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello della ricorrente ;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valorizzato le prove addotte dalla appellante, in particolare alcune dichiarazioni testimoniali (teste NOMECOGNOME, essendo state chiaramente enunciate le ragioni relative alla pregnanza di tale fonte di prova;
che parte ricorrente, con istanza in data 5 dicembre 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando scrittura transattiva, sottoscritta dalla sola ricorrente, con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà da parte dei difensori ex art. 13, comma 8, l. n. 247/2012;
che, pertanto, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, manifestando la rinuncia il difetto di interesse a ll’impugnazione ;
che , stante l’esito della controversia, sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità e che non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., n. 20697/2021);
che non essendovi conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, non vi è luogo alle pronunce di cui all’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ.;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024