Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19322 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23039/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentate e difese , le prime due, dall’AVV_NOTAIO, nonché, le altre, dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso i rispettivi difensori – ricorrenti – contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1112 del 30/6/2022 del Tribunale di Tivoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze, emesse il 10/7/2019 e il 19/7/2019 nell ‘ espropriazione immobiliare n. 2111/2006 R.G. del Tribunale di Tivoli, con le quali il giudice dell ‘ esecuzione aveva revocato l ‘ aggiudicazione degli immobili identificati come lotti nn. 1, 2, 3 e 5 e dichiarato improseguibile la procedura relativamente a tali beni (ordinanza del 10/7/2019), perché i cespiti pignorati erano stati identificati, nell ‘ atto ex art. 555 cod. proc. civ., con l ‘ indicazione di dati catastali già soppressi e non aggiornati al momento dell ‘ apposizione del vincolo e, poi, aveva revocato l ‘ aggiudicazione dell ‘ immobile identificato come lotto n. 4 (ordinanza del 19/7/2019), perché non risultava trascritta l ‘ accettazione delle eredità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, danti causa dei debitori esecutati (NOME COGNOME e NOME COGNOME);
-nel contraddittorio con gli esecutati (rimasti contumaci) e con gli aggiudicatari dei predetti lotti (NOME COGNOME, aggiudicatario dei lotti nn. 1, 2 e 3, contumace nel grado di merito; NOME COGNOME, aggiudicatario del lotto n. 4; NOME COGNOME e NOME COGNOME, aggiudicatari del lotto n. 5), il Tribunale di Tivoli rigettava l ‘ opposizione con la sentenza n. 1112 del 30/6/2022;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, fondato su due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero chiedeva l ‘ accoglimento del primo motivo e il rigetto della seconda censura;
-i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-si deve preliminarmente rilevare che non risulta la prova dell ‘ avvenuta notifica del ricorso introduttivo a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo la parte ricorrente omesso di depositare gli avvisi di ricevimento;
-conseguentemente, ai sensi dell ‘ art. 291 cod. proc. civ., nei confronti dei predetti deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione