Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
Oggetto
Responsabilità professionale – COGNOMEitetto
Procedimento civile – estinzione del processo – Sentenza del giudice unico che dichiara l’estinzione dopo la precisazione delle conclusioni – Rimessione al primo giudice – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9855/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1198/2020 depositata il 12 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, l’ AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo pronunciarsi la risoluzione dei contratti stipulati, con il primo, per la progettazione e direzione, con la seconda, per l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla l’edificazione di un fabbricato suddiviso in distinte unità immobiliari su terreno di loro proprietà: chiesero, infatti, ascriversi a responsabilità sia dell’uno che dell’altra i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate, avanzando connesse pretese risarcitorie;
a vendo nel frattempo ottenuto, l’AVV_NOTAIO COGNOME, l’emissione di separati decreti ingiuntivi, rispettivamente nei confronti di NOME e NOME COGNOME, per il pagamento dei compensi pretesi per l’opera professionale prestata in relazione al detto incarico, su iniziativa delle ingiunte vennero successivamente instaurati davanti al medesimo Tribunale separati giudizi di opposizione;
disposta la riunione di questi ultimi al primo giudizio ─ nel quale si era nel frattempo avuta la costituzione della RAGIONE_SOCIALE,
chiamata in causa dal COGNOME per esserne eventualmente manlevato, e della RAGIONE_SOCIALE, nella quale si era trasformata la RAGIONE_SOCIALE con atto di data successiva alla notifica della citazione ─ venne nel prosieguo dichiarata l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME instarono quindi per la riassunzione, espressamente dichiarando di voler riassume re solo nei confronti dell’architetto e della di lui compagnia assicuratrice nonché di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, quali soci illimitatamente responsabili della RAGIONE_SOCIALE, trasformata nella RAGIONE_SOCIALE;
r espinta l’istanza di concessione di nuov o termine per la rinnovazione della notifica nei confronti di NOME COGNOME (non andata a buon fine a differenza delle altre) e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla scadenza dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il Tribunale (in composizione monocratica) pronunciò sentenza con la quale dichiarò l’estinzione di tutti i giudizi riuniti (con le connesse statuizioni in ordine alle spese ed alla esecutività dei decreti ingiuntivi opposti) a motivo dell’omessa notifica dell’atto di riassunzione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE;
pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti ─ il primo da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’COGNOME. COGNOME, della compagnia assicuratrice, del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME; il secondo da NOME COGNOME nei confronti dell’COGNOME. COGNOME, dell’assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione , ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, ponendo le spese del grado a carico del COGNOME, della di lui compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME;
avverso tale sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito, con separati controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME , dall’altro ;
gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
il ricorrente e il controricorrente NOME COGNOME hanno depositato memorie;
considerato che:
avverso la stessa sentenza è stato proposto ricorso da NOME AVV_NOTAIO, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO. e fissato per la trattazione nella medesima odierna adunanza camerale;
i due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente;
più esattamente quello qui in esame, in quanto notificato e depositato in data successiva, deve essere riunito al precedente e dovrà considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980);
P.Q.M.
ordina la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza